Legge Regionale
12 marzo 2008
, n. 3
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)
(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3
Art. 2
(Principi ed obiettivi)
1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali si informa ai seguenti principi:(3)
b) universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
d) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;
e) promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;
g) riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento;
c) integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;(5)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 3 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
4. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 5 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia