LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 15.
1. I genitori devono essere costantemente informati circa la natura e l’andamento della malattia, le terapie intraprese e gli eventuali effetti dannosi che ne dovessero derivare; qualora lo richiedano possono assistere sia alle visite mediche, sia agli interventi strumentali nonché prendere visione, in qualunque momento, della cartella clinica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia