LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 10.
Informazione al contribuente regionale.
1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all’organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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