Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 decies
(Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività)(322)
1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 23, comma 5, del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell’autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, all’ATS e all’ARPA competenti per territorio, nonché all’ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l’aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. L’autorizzazione può essere modificata d’ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
4. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l’istanza di modifica dell’autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui all’allegato IV del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
5. L’eventuale sospensione dell'attività o revoca dell’autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall’articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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