Legge Regionale
27 novembre 2020
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22
Art. 20
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020, modifiche agli articoli 4 e 28 della l.r. 18/2020 e modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 20/2020)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(22), come modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.'.
2. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
'1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).'.
3. Alla legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ovvero a sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale';
b) al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'fatta salva la conclusione dei lavori entro trenta giorni' sono inserite le seguenti: 'o entro il diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini';
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 30 settembre 2020, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia