LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 22.
Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d'area.(112)
1. Il PTR ed i PTRA sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale, approvati ai sensi degli articoli 6 e 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L’aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea.(113)
1 bis. Nel caso di modifiche a previsioni, già costituenti obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), punto 4), concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo, derivanti dall'avanzamento progettuale, la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'adeguamento degli elaborati del PTR. Dell'avvenuto adeguamento è data immediata comunicazione alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e ai comuni interessati, ai fini del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. La procedura di adeguamento di cui al presente comma non è utilizzabile qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR.(114)
1 ter. Il PTRA è aggiornato con modalità semplificate, ferma restando la pubblicazione dell'aggiornamento ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera d), nei casi di modifiche concernenti:(114)
a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano; per tali modifiche l'aggiornamento del PTRA è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal PTRA che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del PTRA è presentata dall'ente competente alla realizzazione dell'infrastruttura; la Giunta regionale approva con deliberazione l'aggiornamento del PTRA, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.
NOTE:
112. La rubrica è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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113. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente dall'art. 26, comma 1, lett. i) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia