1. L'inversione del senso di marcia è consentita solo se:
a) la visibilità sia tale da consentire la manovra;
b) la via navigabile sia di larghezza sufficiente e libera per uno spazio adeguato ad effettuare una completa esecuzione della manovra senza costituire pericolo o intralcio, anche tenuto conto della presenza e del sopraggiungere di altre unità di navigazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia