LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 103.
Disapplicazione di norme statali.
1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:
a) dagli articoli 3 bis, 11, 12, 13, 14, a esclusione del comma 1 bis, 16, a esclusione del comma 2 bis), 17, comma 4 bis), 19, commi 2 e 3, 23 bis, comma 4, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);(327)
b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A).
1 bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.(328)(329)
1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codi ce civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.(330)
NOTE:
327. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. p) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente dall'art. 15, comma 4 della l.r. 13 marzo 2012, n. 4e dall'art. 5, comma 1, lett w) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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328. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. xxx), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. k) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia