LEGGE REGIONALE
10 maggio 1990
, N. 48
Contributi a favore delle università per la programmazione e organizzazione delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;48
Art. 1.
Finalità.
1. Al fine di favorire l’istituzione ed il funzionamento di "Scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali" come previsto dal D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162", la regione può erogare contributi alle università che ne facciano richiesta, stipulando con esse apposite convenzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia