Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 29
(Caratteristiche tecniche delle piste da fondo)
1. Le piste da fondo hanno le seguenti caratteristiche:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
1 bis. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:(57)
a) pista facile, segnata in blu, praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:
b) pista di media difficoltà, segnata in rosso, praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia