Regolamento Regionale
24 luglio 2020
, n. 5
Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5
Art. 18
(Controlli sulle attività agrituristiche)
1. L'attività di vigilanza della Regione e, per il territorio di competenza, della Provincia di Sondrio è effettuata tramite controlli a campione, da eseguire ogni anno o con diversa periodicità su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio regionale. I controlli possono anche essere svolti su iniziativa d'ufficio o a seguito di motivate segnalazioni.
2. I controlli riguardano di norma le scritture contabili dell'ultimo anno fiscalmente chiuso. Sono oggetto di controllo, in particolare:
a) per tutte le attività svolte:
1) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico per tutte le attività riportate nel certificato di connessione›;(39)
b) per l'ospitalità, la ricettività massima consentita verificata attraverso il rispetto del numero di ospiti;
c) per la somministrazione di pasti e bevande, il rispetto del numero massimo di pasti giornalieri e annui e il rispetto dei relativi limiti quantitativi;
d) per le colazioni, il rispetto dei relativi limiti quantitativi nell'ambito del servizio di ospitalità;
f) per l'attività agrituristico-venatoria, il numero di fruitori risultante anche dai registri-caccia previsti dalla normativa di riferimento;
g) per le attività cinotecniche, il numero massimo di cani riportato nel certificato di connessione e l'adeguata formazione, ove prevista;
h) per l'ippoturismo, il numero massimo di equidi riportato nel certificato di connessione, le unità foraggere impiegate nell'alimentazione e l'adeguata formazione, ove prevista;
j) per l'attività ludico-didattica, il numero di giornate di apertura dell'azienda e il numero massimo di utenti;
m) per l'attività di enoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).
m bis) per l’attività di oleoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica).(41)
3. In relazione al servizio di ospitalità possono essere effettuati confronti con i dati trasmessi alle Province attraverso l’apposita piattaforma informatica.(42)
4. Nello svolgimento dell'attività di controllo possono essere effettuati confronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate. Costituisce in ogni caso oggetto di verifica il rispetto dei limiti previsti per le materie prime acquistate, suddivise tra produzioni aziendali proprie, prodotti acquistati da altre aziende agricole e altri prodotti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia