LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Titolo I
PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.(1)
Regimi di tutela delle aree protette.
1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:
a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;
b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;
e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.
2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.
3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.
Art. 2.
Individuazione delle aree protette.
1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall’allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l’elenco delle aree protette di cui all’allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.
Art. 3.
Strumenti di programmazione economico-finanziaria.
1. Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.
1 bis. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità e le tipologie di intervento, volti a valorizzare e agevolare lo svolgimento delle attività agricole all’interno delle aree protette.(2)
2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al comma 1 e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell’art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.(3)
2 bis. Al fine dell’accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all’anno 2020, il differimento di tale termine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). (4)
2 ter. I parchi regionali accedono ai contributi regionali in conto capitale a condizione che utilizzino i beni mobili e immobili in modo coerente con le finalità di valorizzazione ambientale previste dalla presente legge e con le disposizioni degli statuti e dei disciplinari d’uso degli immobili stessi, nonché secondo le specifiche disposizioni regionali in materia.(5)
3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell’Azienda regionale delle foreste, nell’ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell’art. 14 e all’ultimo comma dell’art. 21 della presente legge.
Art. 3 bis(7)
Piano regionale delle aree protette.
1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.
2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.
3. Entro nove mesi dall’approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale recante (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) la Giunta regionale avvia le procedure per l’approvazione del PRAP da parte della stessa Giunta. In prima applicazione il PRAP ha un orizzonte temporale al 2020 con possibilità di rinnovo all’inizio di ogni legislatura regionale. Il PRAP è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(8)
4. Il PRAP può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
5. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.
Art. 3 ter(9)
Rete ecologica regionale.
1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).
2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.
3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.
4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.
Art. 4.(10)
Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale.
1. I boschi delle aree protette di cui all’articolo 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 31/2008, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata. (11)
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:
a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell’ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:
a) predispongono i piani di indirizzo forestale, nonché approvano i piani di assestamento forestale delle proprietà forestali pubbliche o private di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008;(12)
b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;(13)
c) (14)
d) elaborano programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale;
e) eseguono le opere previste dai programmi in materia forestale.
4. Gli enti gestori delle aree protette:
a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 31/2008, con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;(15)
b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell’articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:
a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 227/2001;
b) amministrazione diretta;
c) appalto.
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento per tutto il territorio regionale, i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate, nonché per il contenimento della flora esotica invasiva da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti di Rete Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle province per il restante territorio regionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.(16)
Art. 5.
Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche.
1. I piani dei parchi e delle riserve possono prevedere l’acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.(18)
2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.
Art. 5 bis
(Clausola valutativa)(19)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel conservare e valorizzare le aree regionali protette, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale.
2. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle iniziative previste agli articoli 3, 9 e 10, specificandone gli ambiti, le caratteristiche, le risorse, i soggetti coinvolti e i destinatari ed eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Capo II
Strumenti organizzativi e promozionali
Art. 6.(20)
Organismi di partecipazione.
1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.
2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all'anno dall'assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dall'assessore regionale.
Art. 7.
Commissioni provinciali per l’ambiente naturale.(21)
1. In ogni provincia è istituita la Commissione provinciale per l’ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e composta da:(22)
- il presidente della Provincia o suo delegato;
- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia;
- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.(23)
3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia competente.(24)
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali per l’ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. (25)
5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale.(26)
6. Spetta in particolare alla Commissioni provinciali:(27)
- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.
7. Per le zone appartenenti al territorio di più province, le Commissioni provinciali interessate operano d’intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale. (28)
Art. 8.
Comitati di proposta.
1. Per ciascuna delle aree protette di cui all’allegato A, nelle quali è prevista l’istituzione di un parco regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.(29)
2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all’entrata in vigore della relativa legge istitutiva.
3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l’esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l’imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché l’istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell’istituzione di quest’ultimo.
4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Art. 9.
Valorizzazione ambientale e promozione culturale.
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell’ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l’individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.
3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
Art. 10.
Formazione professionale e istruzione.
1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all’art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali.
2. La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell’ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell’ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con Università, Istituti superiori statali e non statali, l’Azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati.
3. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi.
4. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell’ambiente.
Titolo II
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE
Capo I
Regime delle riserve naturali
Art. 11.
Classificazione delle riserve naturali.
1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l’ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale; in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano di cui al successivo art. 14.(30)
2. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.
4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell’area.(31)
Art. 12.
Procedura per l’istituzione e delimitazione delle riserve naturali.
1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell’allegato A alla presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991; a tal fine la Giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell’area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi.(32)
2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.
3. La deliberazione istitutiva stabilisce:
a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;
b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;
c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;
d) le modalità e i termini per la elaborazione e l’approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14;
e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell’ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima nel rispetto dell’articolo 22 della legge 394/1991 e dell’articolo 15 della presente legge, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati;(33)
f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.
Art. 13.
Gestione delle riserve naturali.
1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater.(34)
1 bis. Sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, di conservazione e di complessità gestionale, la Giunta regionale, per le riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), ha facoltà, con propria deliberazione, di designare il direttore dell'ente gestore, dandone comunicazione al rispettivo presidente del consiglio di gestione. Il presidente del consiglio di gestione provvede al conferimento della nomina, sentito il consiglio di gestione. Col conferimento dell'incarico di cui al precedente periodo, si intende automaticamente: (35)
a) risolto il rapporto con il direttore della riserva uscente, che resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore;
b) adeguato allo statuto della riserva.
2. Il soggetto gestore della riserva:
a) elabora il piano;(36)
a bis) elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale;(37)
b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;
c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsione del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
d) promuove l’acquisizione delle aree previste dal piano;
e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32;
f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo 26;
g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.
3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a), b), c), d), e). La deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti delle funzioni, di cui alla lettera g) del comma 2, concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.(38)
4. Le riserve individuate all’interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall’ente gestore del parco.(39)
5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l’esercizio venatorio è vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio’.(40)
6. Nelle more dell’approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l’esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.
7. Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.(41)
Art. 14.
Piano della riserva naturale.
1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla Giunta regionale, che:(42)
a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell'ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;
b) regolamenta le attività antropiche consentite;
c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione;
d) individua eventuali aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.
1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di predisposizione dei piani delle riserve e delle relative varianti e definisce la documentazione minima che deve essere presentata a corredo della proposta dal gestore.(43)
4. Ai fini della elaborazione della proposta di piano, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima.(45)
4 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la disciplina delle riserve ricomprese nei parchi regionali può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.(46)
4 ter. L'ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull'attuazione del piano, all'esito della quale invia una relazione alla Giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all'ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall'ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al comma 1, entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.(47)
4 quater. L'ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis, in caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis.(47)
4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 ter e 4 quater si applicano anche alle riserve naturali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma; non si applicano laddove il piano sia ricompreso nel piano territoriale di coordinamento del parco ai sensi del comma 4 bis.(47)
Art. 14 bis
Procedure per l’approvazione dei piani delle riserve naturali.(48)
1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al gestore della riserva entro i successivi sessanta giorni.
2. Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione provinciale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 7, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni deliberate dal gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione esprime il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
3. Entro i successivi trenta giorni, la proposta controdedotta, deliberata dal gestore della riserva, è trasmessa alla Giunta regionale unitamente al parere della Commissione provinciale per l’ambiente naturale.
4. Entro cento giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all’approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.(49)
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) alle varianti ai piani delle riserve già istituite;
b) alle riserve istituite dopo l’entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale);
c) alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla lettera b).
Art. 15.(50)
Norme di salvaguardia.
1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell’area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all’entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni.(51)
2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:
a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall’ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l’ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;
c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;
e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;
f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
g) d’impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;
i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);
l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
n) di attività venatoria;
o) di attività piscatoria;
p) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
Capo II
Regime dei parchi regionali(52)
Art. 16.(53)(50)
Classificazione dei parchi regionali.
1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:
a) parchi fluviali, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell’ambiente naturale lungo l’asta del corso d' acqua, alla difesa dei fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;
b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;
c) parchi agricoli, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;
d) parchi forestali, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l’evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;
e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la concessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.
Art. 16 bis(54)
Istituzione dei parchi regionali.
1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall’art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:
a) la delimitazione dell’area finalizzata all’applicazione delle misure di salvaguardia;
b) l’ente cui è affidata la gestione;
c) le modalità e i termini per l’elaborazione delle proposte di piano del parco;
d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
3. Ove l’ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l’elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l’ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.
Art. 16 ter(56)
Individuazione dei parchi naturali.
1. Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale, sono individuati all’interno dei confini dei parchi regionali, comunque, classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alla aree agroforestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.(57)
2. Il piano territoriale di coordinamento di cui ai successivi articoli 17 e 19 bis disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 22 della l. 394/91.(58)
Art. 17.(59)(50)
Strumento di pianificazione del parco.(60)
1. Per ogni parco regionale viene formato:(61)
a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all’articolo 16 ter, comma 2, per le zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell’ambito del parco regionale.
b) (62)
2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all’intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi - per i suddetti problemi - in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all’area del parco.
3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.
4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
a) l’articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica -, nonché l’eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;(63)
b) l’indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
c) eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché l'individuazione degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5;(64)
d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l’esercizio della caccia è vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell’art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio”; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l’attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell’ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall’art. 13, comma 3, della l.r. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell’ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della l.r. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio;(65)
e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l’assetto ambientale.
4 bis. Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all’interno del parco con apposito azzonamento.(66)
5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
Art. 18.(59)(50)
Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale.
1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell’ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.
2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell’ente che gestisce il parco.
3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all’aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.
5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell’ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all’ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata e in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L’ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul BURL è conseguentemente rettificato il perimetro del parco. (68)
5 ter. I piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d’intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L’ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell’articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L’ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.(69)
5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 bis.(70)
6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall’ente gestore; per le aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.(71)
6 bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti regionali corrisposti all’ente nell’anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.(72)
6 bis 1. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l’avviso deve essere pubblicato sul BURL immediatamente successivo alla data di ricevimento.(73)
6 ter. La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di infrastrutture a rete di interesse statale per la trasmissione di energia elettrica e opere connesse, previste in piani approvati a livello nazionale, nonchè la realizzazione di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.(74)
Art. 19.(59)(50)
Procedure per l’approvazione dei piani dei parchi regionali.
1. Il provvedimento d"adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell’ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni.(75)
2. Entro cento giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi, procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.(76)
2 bis. (77)
2 ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.(78)
4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall’ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.
4 bis. Il termine del 30 giugno 2021 indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007, è prorogato fino all’adozione da parte dell’ente parco della variante al piano territoriale di coordinamento delle aree interessate dall’ampliamento approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e comunque non oltre il 30 giugno 2022.(80)
Art. 19 bis(81)
Piano del parco naturale.
1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.
3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.
4. Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19.
Art. 20.(59)(82)
Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali.
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.
2. Il regolamento o il piano di settore è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi sessanta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento o del piano di settore.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o del piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
5. Il regolamento o il piano di settore è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
6. Il piano di settore non può introdurre prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate dalla pianificazione generale del parco ed in caso di discordanza tra il piano di settore ed il piano territoriale di coordinamento prevale quest'ultimo.
7. La procedura di cui ai commi precedenti non si applica ai regolamenti di funzionamento di cui all’articolo 22 ter, comma 4.
Art. 21.
Compiti dell’ente gestore.
1. L’ente gestore del parco:
a) adotta la proposta del piano territoriale, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d’uso del parco;(83)
b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;
c) promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3;
e) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
f) attua gli interventi previsti nei piani.
2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla Regione:
a) (84)
b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
3. Il Consiglio regionale stabilisce le direttive per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell’ente gestore, in ordine a:
a) piani territoriali di livello svoracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;
b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;
c) piani agricoli di zona;
d) piani delle cave, di cui all’articolo 7 della l.r. 14/1998;(85)
e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell’attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d’acqua;
f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell’area del parco.
5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell’ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla Giunta regionale all’ente stesso per l’espressione del parere di cui al precedente quarto comma.
6. I pareri di competenza dell’ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea nella specifica materia.
7. L’ente gestore del parco, ai fini dell’elaborazione delle proposte di piano territoriale dei regolamenti d’uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell’attuazione di specifici interventi e programmi, si avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell’Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima. (86)
7 bis. (87)
Art. 22.(59)(88)
Enti gestori dei parchi regionali.
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.
Art. 22 bis(89)
Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di gestione(90).
6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d’intesa con la Regione e gli adeguamenti statutari necessitati da previsioni di legge a contenuto vincolato sono approvati dalla comunità del parco con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.(91)
7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 22 ter(89)
Organizzazione degli enti parco.
1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di gestione;
c) la comunità del parco;
d) il revisore dei conti.
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Ad esclusione dei parchi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)), per i restanti parchi, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall’istanza del parco, la comunità dello stesso parco, anche successivamente all’elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l’ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all’interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione, prevale il voto del presidente. Compete al consiglio, in particolare: (92)
a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.
6. Spetta alla comunità del parco:
a) l’elezione e la revoca del presidente del parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione del membro nominato dalla Giunta regionale;(93)
c) l’elezione e la revoca del revisore dei conti; (94)
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente;
f) l’adozione delle modifiche allo statuto;
g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
l) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
m) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie. La Giunta regionale può differenziare i limiti massimi per la determinazione dell’indennità per i membri del consiglio di gestione in funzione degli ambiti di competenza di ciascun componente.(95)
8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
9. Per il presidente e per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il sindaco e per i consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti o nominati componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.(96)
Art. 22 quater(89)
Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico.
1. La Giunta regionale stabilisce i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell’incarico di direttore del parco. L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.(97)
2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti o funzionari con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso del diploma di laurea, già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.(98)
3. Il direttore del parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente;
c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.
4. L’ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell’ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.
Art. 22 quinquies(89)
Partecipazione delle associazioni.
1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l’individuazione dei parchi naturali.
Art. 23.
Coordinamento fra parchi contigui.
1. Al fine di coordinare l’elaborazione dei piani e la programmazione e l’attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi.(99)
Capo III
Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale.(100)
Art. 24.
Monumenti naturali.
1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all’allegato A della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2000, qualora la tutela si estenda anche all' area circostante il monumento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l’eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l’ente che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma.
5. Alle opere necessarie per la conservazione, l’apposizione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede:
- la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;
- il comune, nei restanti casi.
6. Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente 2º comma indica l’ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d’intesa con gli altri enti interessati.(103)
7. La Regione può assegnare contributi, ai sensi del successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente 5º comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche.
9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall’ente gestore, ovvero espropriato per pubblica utilità, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espropri.
10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all’entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.
Art. 25.
Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale.
1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell’allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l’ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono:
- a promuovere l’analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
- a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;(105)
- a proporre l’individuazione dei monumenti naturali;
- a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente;
- a proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.
TITOLO II bis(106)
Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli
Art. 25 bis(107)
Rete Natura 2000.
1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.
2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.
3. La Regione:
a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997;
c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;
d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;
e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.
4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).
5. Le province e la Città metropolitana di Milano:(108)
a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;(109)
b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;(110)
c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.
6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.
7. Gli enti gestori dei siti:
a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA, nonché dei progetti di gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Nel caso in cui l’ente gestore del sito non sia un ente pubblico, la valutazione di incidenza viene effettuata dal parco regionale gestore di altro o altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000 confinante con il perimetro del sito stesso oppure, nel caso in cui non vi sia alcun parco confinante, dal parco regionale di maggiore estensione ricompreso interamente nel territorio provinciale, purché gestore di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai fini della valutazione di incidenza il parco regionale acquisisce parere da parte dell’ente gestore del sito interessato dall'intervento sottoposto a valutazione;(111)
b) per le ZSC e le ZPS adottano, con efficacia immediatamente vincolante, le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;(112)
c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.
8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:
a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;
b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.
8 bis. E’ istituito un sistema informativo regionale centralizzato, implementato dalle autorità competenti, che contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle valutazioni di incidenza del territorio regionale. (113)
8 ter. I procedimenti di valutazione di incidenza e i relativi provvedimenti finali sono resi accessibili al pubblico tramite pubblicazione on line.(113)
8 quater. Ai fini di un più efficace raccordo per l’applicazione di quanto previsto ai commi 8 bis e 8 ter, la Regione promuove la stipulazione di un protocollo d’intesa con le altre autorità competenti all’effettuazione della valutazione di incidenza. Lo schema di protocollo d’intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale. (113)
8 quinquies. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), fatto salvo quanto previsto al comma 8 sexies, qualora le altre autorità competenti all’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi del presente articolo non provvedano agli adempimenti relativi alla valutazione d’incidenza previsti dal presente articolo e dal d.p.r. 357/1997.(113)
8 sexies. La Giunta regionale, in caso di inadempienza, assegna all’ente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.(113)
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997.
Titolo III
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 26.
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nei siti di Rete Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall’Azienda regionale delle Foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla Comunità Montana competente per territorio.(114)
2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l’attività di vigilanza, previe opportune intese, anche dei Comuni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o in collaborazione fra loro.
3. Previe le necessarie intese, possono essere istituite specifiche strutture del Corpo forestale dello Stato destinate ad operare specificatamente nell’area di ciascun parco o riserva naturale.
4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell' ambiente naturale, da trasmettere a cura dell’ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale.
Art. 27.
Sanzioni amministrative.
1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione;
b) dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 6;(116)
2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall’art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente Legge, avendo riguardo, in particolare, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.(118)
3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell’ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge - ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 - intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.(119)
Art. 28.
Danno ambientale con possibilità di ripristino.
1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.000.000. Il profitto si determina con riferimento all’utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata”.
2. L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.
3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all’obbligo di ripristino.
4. In caso di inottemperanza all’obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
5. Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 29.
Danno ambientale senza possibilità di ripristino.
1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.500.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 28.
2. L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.
3. In caso di inottemperanza all’obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.
4. Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 30.
Danno ambientale di minima entità.
1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l’ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.
2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a L. 50.000.
Art. 31.
Competenza per l’irrogazione delle sanzioni.
1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge:
a) nei parchi regionali, all’ente gestore del parco;(120)
b) nelle riserve naturali, all’ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma;
c) nei monumenti naturali, all’ente che provvede alla loro tutela;
c bis) nei siti di Rete Natura 2000, ai relativi enti gestori.(121)
3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l’irrogazione delle medesime; l’autorità competente dispone comunque, ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione.
Titolo IV
ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE
Art. 32.
Segnaletica.
1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle.(124)
2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti.
Art. 33.
Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi.(125)
1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell’ente competente, la Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.
1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell’ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili.(126)
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bisè nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.(126)
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.(126)
Art. 33 bis(127)
Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali.(128)
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale e nella riserva naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano state rispettate le modalità definite dall’ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti delle risorse a disposizione. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.(129)
2. L’ente gestore del parco o della riserva naturale è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:(130)
a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
d) le modalità per la prevenzione dei danni.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.
Art. 34.(131)
Parchi locali di interesse sovracomunale.
1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all’interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. I comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il convenzionamento tra i comuni interessati, eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”– Collegato 2007), ovvero per la costituzione di un apposito consorzio di servizi.
4. Il riconoscimento dell’interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell’area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS.
5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a).
6. Il soggetto gestore del PLIS:
a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti;
c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l’attivazione delle idonee azioni amministrative.
7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l’interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell’interesse sovracomunale.
Art. 35.
Norme per la provincia di Sondrio.
1. Per il territorio della provincia di Sondrio, eventuali proposte di modifiche al piano delle aree protette di cui al precedente art. 2 possono essere trasmesse alla Giunta regionale, per la verifica di cui al secondo comma dello stesso art. 2, dal Comitato per il progetto integrato Valtellina di cui all’art. 2 della legge 19 maggio 1980, n. 61 e successive modificazioni.
Art. 36.
Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le seguenti riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58:
- “Bosco WWF di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni”, nei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 9 luglio 1979;
- “Valpredina” in Comune di Cenate di Sopra, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 2 dicembre 1982;(132)
- “Valli di Sant’Antonio” in Comune di Corteno Golgi, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale il 5 maggio 1983 n. III/1175.
2. Il Consiglio regionale con propria deliberazione detta, per quanto già non risulti dagli istitutivi, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 12.
Art. 37.
Biotopi, e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
1. I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 ed inclusi nell’allegato A come riserve e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali.
2. Le misure di salvaguardia previste dall’art. 5 della predetta legge conservano efficacia fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale delle determinazioni previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e del terzo comma del precedente art. 24; tali provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
3. Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali, conservano efficacia gli adempimenti già posti in essere dalla Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
Art. 38.
Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono riconosciuti come parchi locali di interesse sovracomunale per gli effetti di cui al precedente art. 34:
- il parco “Bosco comunale” di Legnano (MI), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale numero 793 del 23 giugno 1976;
- il parco “1º maggio” di Malnate (VA), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 794 del 23 giugno 1976;
Art. 38 bis(135)
Art. 39.
Termini per l’istituzione dei parchi naturali.
1. Nell’ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approvazione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità :
- alla data di entrata in vigore della presente legge: Adamello, Adda Nord, Adda Sud, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Monte Barro, Valle del Lambro, Montevecchia e Valle del Curone;
- entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei Fiori, Alto Garda bresciano, Serio, Mincio;
- entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - Val Masino e Val Codera, Oglio, Grigne.
Art. 40.
Procedure di spesa.
3. Le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi per attività e interventi di gestione e valorizzazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale di cui alla presente legge, sono stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio.(137)
Art. 41.
Norma finanziaria.
1. Per il conseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna contributi per l’anno 1983 per i seguenti importi:
- L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente art. 7;
- L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette, per studi naturalistici, forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici, giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
- L. 10 milioni a favore di Università, Istituti superiori e altri enti specializzati, nonché a favore dell’Azienda regionale delle foreste, per l’attuazione dei corsi in materia ambientale e per la formazione e aggiornamento dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo comma;
- L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni e loro consorzi nonché a favore degli enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma, 16, secondo comma e 17, settimo comma;
- L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi, per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai sensi del precedente art. 21, secondo comma;
- L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;
- L. 300 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per le opere di conservazione e ripristino nonché per l’acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.
2. La Regione assegna per l’anno 1983 contributi in capitale “una tantum” per programmi di sviluppo:
- L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per l’acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e l’acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5, 17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
- L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma - lett. d);
- L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi, per l’acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo comma;
3. E’ autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni, per la promozione di studi e forme di propaganda e di educazione civica concernenti l’ambiente, di cui ai precedenti artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
4. E’ autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni, per la concessione di contributi in capitale “una tantum”, per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico.
5. In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni - in applicazione dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 - con L.R. 21 febbraio 1983, n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 1983.
7. A decorrere dall’esercizio finanziario 1984, è abrogata l’autorizzazione legislativa, di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 71, art. 5, secondo comma, che rinvia alla legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la determinazione degli oneri relativi alle spese afferenti la realizzazione delle opere necessarie alla conservazione e al ripristino delle zone di biotopo e geotopo sottoposte a tutela, di cui all’art. 6 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
8. In relazione alle disposizioni di cui al precedente quarto comma, al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983- 1985, Parte I “Spese per l’adempimento di funzioni normali”, tabelle relative a “Previsioni di spesa riferite a leggi operanti”, spese correnti operative, sono apportate le sottoindicate variazioni:
- Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 “Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali”, le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono incrementate di L. 100 milioni;
- Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 3 “Interventi per la valorizzazione di particolari biotopi e geotopi”, le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono ridotte di L. 100 milioni.
9. Alla determinazione della spesa di cui ai precedenti primo e terzo comma si provvede, per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
10. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti primo e terzo comma nonché secondo e quarto comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, rispettivamente alla Parte I “Spese per l’adempimento di funzioni normali”, attività“Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali”, tabella relativa alle “Previsioni di spesa riferite a leggi operanti” e alla Parte II “Spese per i programmi di sviluppo”, progetto “Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali”, tabella relativa alle “Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi”.
11. Al finanziamento dell’onere per il 1983:
- di L. 2.500 milioni per le finalità previste dai precedenti primo e terzo comma, si provvede mediante impiego delle risorse regionali resesi disponibili in conseguenza di quanto disposto dal precedente quinto comma;
- L. 10.000 milioni, per gli interventi previsti dai precedenti secondo e quarto comma, si fa fronte mediante impiego di pari quota del “Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione dei Comitati di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 22, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.1.2.3.1.322 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese”.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.3.2.3.1.1218 “Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri”.
14. In relazione a quanto disposto dal primo e terzo comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
A) Variazioni in diminuzione:
A1 – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.2.1.518 “Oneri e contributi per spese di gestione dei parchi di interesse regionale e locale, nonché per studi, ricerche e iniziative promozionali e di salvaguardia nel settore”è ridotta di L. 2.500 milioni;
B) Istituzione di nuovi capitoli:
B1 – alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 sono istituiti:
a) il capitolo 1.4.4.2.1.1663 “Contributi per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale, fa favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;
b) il capitolo 1.4.4.2.1.1664 “Contributi per studi naturalistici, forme di propaganda, allestimento di musei naturalistici, giardini botanici ed itinerari didattici, a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
c) il capitolo 1.4.4.2.1.1665 “Contributi per l’attuazione di corsi in materia ambientale e per la formazione e l’aggiornamento dei relativi docenti, a favore di Università, Istituti superiori, altri enti specializzati, nonché a favore dell’Azienda regionale delle foreste”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni;
d) il capitolo 1.4.4.2.1.1666 “Contributi per la gestione delle riserve e dei parchi naturali a favore dei relativi enti gestori”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.600 milioni;
e) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 “Contributi per le funzioni amministrative delegate e subdelegate in materia di salvaguardia delle fasce lacustri e fluviali e di beni ambientali, a favore degli enti gestori dei parchi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20 milioni;
f) ) il capitolo 1.4.4.2.1.1668 “Contributi per la gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale a favore dei comuni e loro consorzi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
g) il capitolo 1.4.4.2.1.1669 “Contributi in capitale per le spese di conservazione e ripristino nonché per l’acquisto delle tabelle segnaletiche a favore degli enti gestori delle aree protette”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni;
h) il capitolo 1.4.4.2.1.1670 “Spese per la promozione di studi e di forme di propaganda e di educazione civica concernenti l’ambiente”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 320 milioni;
B2 – alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 sono istituiti:
a) il capitolo 2.4.4.2.1.1671 “Contributi in capitale per l’acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.000 milioni;
b) il capitolo 2.4.4.2.1.1672 “Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;
c) il capitolo 2.4.4.2.1.1673 “Contributi in capitale per l’acquisizione delle aree di parchi locali di interesse sovracomunale, a favore dei comuni e loro consorzi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.700 milioni;
d) il capitolo 2.4.4.2.1.1674 “Contributi in capitale per la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico”, con la dotazione finanziaria di competenza e cassa di L. 50 milioni.
Art. 41 bis(139)
Contributo annuale.
1. La Regione assegna agli Enti gestori dei parchi un contributo annuale per le spese di funzionamento degli Enti stessi.
3. Il contributo di cui al comma 1è assegnato agli enti sulla base dei criteri di ripartizione approvati con deliberazione della Giunta regionale e tenendo conto delle rendicontazioni annuali di cui al comma 2 bis dell'articolo 3.(141)
Art. 42.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati:
b) il titolo I e gli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2(143) e gli artt. 1 e 2 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15(144);
e) la L.R. 11 giugno 1975, n. 78(147) e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 38bis della presente legge;(148)
e bis) la l.r. 9/1977, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 7.(149)
Art. 43.
Norma di raccordo.
1. Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il parco naturale della Valle del Ticino.
2. L’approvazione del piano territoriale del parco naturale delle Groane è effettuata secondo le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni; per tale approvazione il termine di cui all'art. 7, quinto comma della L.R. 15 aprile 1975, n. 51è elevato a quattro anni.(150)
3. I consorzi dei parchi già istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge - Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco dei Colli di Bergamo - adeguano, entro sei mesi dalla predetta data, il proprio statuto ai contenuti di cui all’art. 16, primo comma, lett. e) della presente legge.
Art. 44.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86#ann1

Allegato A)

“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”

a)(151)Parchi regionali e relativa classificazione:(cartografia in scala 1:25.000)

1) Parco Lombardo della Valle del Ticino (parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana)
2) Parco delle Groane (parco forestale e di cintura metropolitana)
3) Parco dei Colli di Bergamo (parco agricolo e forestale)
4) parco dell’Adamello (parco montano e forestale)
5) Parco dell’Adda Nord (parco fluviale e di cintura metropolitana)
6) Parco dell’Adda Sud (parco fluviale e agricolo)
7) Parco dell’Alto Garda Bresciano (parco montano e forestale)
8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco forestale)
9) parco del Campo dei Fiori (parco forestale e montano)
10) Parco della Valle del Lambro (parco fluviale e di cintura metropolitana)
11/1) Parco dell’Oglio Nord (parco fluviale e agricolo)
11/2) Parco dell’Oglio Sud (parco fluviale e agricolo)
12) Parco del Mincio (parco fluviale e agricolo)
13) Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera (parco montano e forestale)
14) Parco delle Grigne (parco montano)
15) Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (parco forestale e agricolo)
16/1) Parco delle Orobie Bergamasche (parco montano e forestale)
16/2) Parco delle Orobie Valtellinesi (parco montano e forestale)
17) Parco del Monte Barro (parco montano)
18) Parco del Serio (parco fluviale e agricolo)
19) Parco di Livigno e della Valdidentro (parco montano)
20) Parco Nord Milano (parco di cintura metropolitana)
21) Parco Agricolo Sud Milano (parco agricolo e di cintura metropolitana)
22) Parco Spina Verde di Como (parco forestale)
23) Parco della Brughiera (parco forestale e di cintura metropolitana)
24) Parco San Genesio - Colle Brianza (parco forestale e agricolo)

b)(152)Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5000)

  1. Fontanile Brancaleone (Bergamo)
  2. Valle del Freddo (Bergamo)
  3. Boschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia)
  4. Piramide di Zone (Brescia)
  5. Sorgente Funtanì (Brescia)
  6. Torbiere d’Iseo (Brescia)
  7. Valle di Bondo (Brescia)
  8. Fontana del Guercio (Como)
  9. Lago di Montorfano (Como)
  10. Lago di Piano (Como)
  11. Lago di Sartirana (Como)
  12. Riva orientale del lago di Alserio (Como)
  13. Sasso Malascarpa (Como)
  14. Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio)
  15. Naviglio di Melotta (Cremona)
  16. Complesso morenico di Castellaro Lagusello (Mantova)
  17. Isola Boschina (Mantova)
  18. Palude di Ostiglia (Mantova)
  19. Valli del Mincio (Mantova)
  20. Fontanile Nuovo (Milano)
  21. Sorgenti della Muzzetta (Milano)
  22. Boschetto di Scaldasole (Pavia)
  23. Garzaia di Porta Chiossa (Pavia)
  24. Garzaia di Villa Biscossi (Pavia)
  25. Monte Alpe (Pavia)
  26. Marmitte dei Giganti (Sondrio)
  27. Paluaccio di Oga (Sondrio)
  28. Piramidi di Postalesio (Sondrio)
  29. Lago di Biandronno (Varese)
  30. Lago di Ganna (Varese)
  31. Palude Brabbia (Varese)
  32. Adda Morta (Milano-Cremona)
  33. Palata Menasciutto (Cremona)
  34. Le Bine (Cremona-Mantova)
  35. Isola Bescone (Mantova)
  36. Monticchie (Milano)
  37. Garzaia di Acqualunga (Pavia)
  38. Garzaia del Bosco Basso (Pavia)
  39. Garzaia della Carola (Pavia)
  40. Garzaia della Cascina Isola (Pavia)
  41. Garzaia della Roggia Torbida (Pavia)
  42. Palude Loja (Pavia)
  43. Pian Gembro (Sondrio)
  44. Bosco W.W.F. Vanzago (Milano)
  45. Valpredina (Bergamo)
  46. Valle S. Antonio (Brescia)
  47. Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo (Brescia)

c)(153)Monumenti naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5000)

  1. Masso di Arenaria rossa del Permico (Brescia)
  2. Il Baluton (Brescia)
  3. Pietra Luna (Como)
  4. Pietra Lentina (Como)
  5. Pietra Nairola (Como)
  6. Sasso di Preguda (Como)
  7. Pietra Pendula (Como)
  8. Sass Negher o Sasso Nero (Como)
  9. Sasso di Guidino (Milano)
  10. Preia Buia (Varese)
  11. Sasso Cavallaccio (Varese)
  12. Buco del Frate (Brescia)
  13. Cascate dell’Acqua Fraggia (Sondrio)
  14. Garzaia della Cascina Notizia (Pavia)
  15. Garzaia della Verminesca (Pavia)
  16. Garzaia di Celpenchio (Pavia)
  17. Garzaia di S Alessandro (Pavia)
  18. Garzaia della Rinalda (Pavia)
  19. Garzaia della Cascina Villarasca (Pavia)
  20. Altopiano delle Cariadeghe (Brescia)

d) Aree di rilevanza ambientale: (cartografia in scala 1:100.000)

  1. Alto Lago di Como e Alpi Lepontine
  2. Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia
  3. Valgrosina - Val Viola
  4. Mortirolo - Aprica
  5. Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo
  6. Angera - Varese
  7. Monte Orsa
  8. Spina Verde
  9. Medio Olona
  10. Brughiera Comasca
  11. Monte Bisbino - Sasso Gordona
  12. Monte Galbiga
  13. Triangolo Lariano
  14. Moregallo Alpe Alto
  15. San Genesio - Colle Brianza
  16. Pegorino
  17. Isola
  18. Resegone
  19. Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola
  20. Corso Superiore del Fiume Serio
  21. Endine - Iseo
  22. Corso Superiore del Fiume Oglio
  23. Monte Guglielmo
  24. Monte Isola
  25. Franciacorta
  26. Monte Orfano
  27. Caffaro - Valle Sabbia
  28. Anfiteatro Morenico del Garda
  29. Sesia
  30. Po
  31. Agogna
  32. Terdoppio - Arbogna
  33. Sud Milano - Medio Lambro
  34. Colline di S. Colombano
  35. Oltrepo Pavese

e) (154)

NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata modificata dall'art. 24, comma 3, lett. a) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. Torna al richiamo nota
14. La lettera è stata abrogata dall'art. 104, comma 1, lett. j) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Torna al richiamo nota
15. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
21. La rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. e) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificata dall'art. 16, comma 1, lett. n) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall'art. 41, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 2 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
42. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
50. Vedi sentenza della Corte costituzionale n. 225/1999. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
52. La rubrica è stata sostituita dall'art. 5, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41e successivamente sostituita dall'art. 5, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
53. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
54. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
59. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32, negli artt. 17, 18, 19, 20 e 22 la dizione "parchi naturali e parchi di cintura metropolitana" (introdotta dall’art. 5 , comma 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41, negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22) è sostituita con "parchi regionali". Torna al richiamo nota
60. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. u) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
61. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. v) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
63. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. i) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
64. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. j) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
65. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2 della l.r. 13 febbraio 1988, n. 6 e successivamente rinumerato dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
81. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
83. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. cc) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
84. La lettera è stata abrogata dall'art. 8, comma 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57. Torna al richiamo nota
85. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. dd) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
88. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. i) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
89. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
93. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24. Torna al richiamo nota
94. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
97. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
98. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 2 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
100. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
102. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
103. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
105. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 2 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
106. Il Titolo è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
107. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
109. La lettera è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. k) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
112. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. l) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 30 marzo 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
116. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
117. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 2, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 10. Torna al richiamo nota
118. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
119. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
120. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 4 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
121. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. n) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
122. La lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente abrogata dall'art. 10, comma 5 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
124. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 6 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
125. La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
127. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
128. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. hh) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
132. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
133. Il punto è stato abrogato dall'art. 13, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
137. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. q) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
138. Si rinvia alla l.r. 21 luglio 1979, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
139. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 22 gennaio 1990, n. 5. Torna al richiamo nota
141. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. s) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
142. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 1973, n. 58, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
143. Si rinvia alla l.r. 9 gennaio 1974, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
144. Si rinvia alla l.r. 14 giugno 1976, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
145. Si rinvia alla l.r. 22 gennaio 1976, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
146. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 31 marzo 2008, n. 10. Torna al richiamo nota
147. Si rinvia alla l.r. 11 giugno 1975, n. 78, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
148. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
149. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, lett. d) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
150. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1987, n. 42. Torna al richiamo nota
151. La lettera è stata sostituita dall'art. 11, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
152. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1 della l.r. 14 febbraio 1994, n. 4. Torna al richiamo nota
153. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 2 della l.r. 14 febbraio 1994, n. 4. Torna al richiamo nota
154. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente abrogata dall'art. 11, comma 2 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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