LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto), estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall’amianto;
c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;(1)
c bis) la promozione di politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;(2)
c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d’amianto;(2)
c quater) la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell’amianto;(2)
c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.(2)
2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell’amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.(3)
2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.(3)
Art. 1 bis(4)
Politiche di sostegno.
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.
Art. 1 ter
Iniziative per la rimozione dell’amianto.(5)
1. In attuazione del primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 1, la Regione prevede incentivi, anche in forma di contributi in capitale a fondo perduto, finalizzati alla rimozione di manufatti contenenti amianto e, nei casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, al conseguente ripristino dei manufatti.(6)
2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti criteri, termini, modalità, tipologie di incentivi e categorie di beneficiari ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui al comma 1 e della presentazione delle relative domande, da parte degli enti o anche dei soggetti privati che vi possono accedere.
3. Agli incentivi di cui al comma 1, come specificati ai sensi dei commi 1 e 2, si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(7)
Art. 2.
Bonifica di piccoli quantitativi di amianto.
1. In osservanza del D.P.R. 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l’ausilio dell’ASL e dell’ARPA.
4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.
4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.(8)
5. In attuazione dell’articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l’eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e).
8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.
9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.
Art. 3.
Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL.
1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL.
2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1.
3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell’ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.
4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Art. 4.
Contenuto del PRAL.
1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l’effettuazione di:
1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;(9)
2) mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPA;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria;
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’articolo 8;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto;
3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto;
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell’ARPA;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;(10)
g) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto;
h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto.(11)
Art. 5.
Registri.
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:
1) tipo di amianto;
2) luogo dove è presente;
3) grado di conservazione;
4) quantitativo presunto;
5) pericolosità di dispersione delle fibre;
6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.
3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l’amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992 . Le suddette imprese trasmettono all’ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio è situata l’unità produttiva, la relazione di cui all’articolo 9 della legge 257/1992 . La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.
4. E' abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(12).
5. Su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.
Art. 6.
Obblighi dei proprietari.
1. Al fine di conseguire il censimento completo dell’amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge 257/1992 , i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l’informazione annualmente.
2. La tipologia e il grado di dettaglio dell’informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all’approvazione del PRAL.
3. L’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.
Art. 7.
Laboratori.
1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull’amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell’aria e in campioni massivi.
2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l’accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.
Art. 8.
Organismi di controllo.
1. Con l’obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità.
3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l’aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.
Art. 8 bis
Sanzioni e controlli.(14)
1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00. La competenza a irrogare le sanzioni spetta ai comuni mentre la competenza a introitare le somme spetta alla Regione.(15)
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale, nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale.(16)
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.
Art. 8 ter
(Clausola valutativa)(17)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel salvaguardare il benessere delle persone e tutelare l’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) i risultati delle mappature e l’andamento del censimento della presenza di amianto sul territorio regionale;
b) lo stato di avanzamento delle bonifiche e dello smaltimento dell’amianto rilevato;
c) gli interventi realizzati per favorire la bonifica e lo smaltimento dell’amianto;
d) le azioni attuate per la tutela sanitaria dei soggetti ex-esposti ed esposti;
e) le iniziative di informazione e formazione promosse;
f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.
2. All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.
2 bis. All’introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all’articolo 8 bis, si provvede con l’UPB 3.4.10 “Introiti diversi”, iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.(18)
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.(18)
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.(18)
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 “Fondo per altre spese di investimento” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.(18)
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 “Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente”è incrementata di € 1.000.000,00.(18)
2 septies. Per l’erogazione degli incentivi di cui all’articolo 1 terè autorizzata per l’anno 2021 alla missione 09 ‹Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente›, programma 03 ‹Rifiuti› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All’autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(19)
Art. 10.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
9. Il numero è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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