Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in attuazione di quanto previsto all'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, e all'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e in conformità agli strumenti di pianificazione di distretto idrografico e di pianificazione regionali in materia di tutela delle acque, disciplina:
a) gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue a esse assimilate;
b) gli scarichi di acque reflue urbane;
c) i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
d) le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
e) le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
f) le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono, altresì, attuazione di misure di tutela delle risorse idriche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, di seguito PTUA.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) insediamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
b) scarichi esistenti:
1) scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente;
2) scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori;
c) acque parassite: acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovute a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee;
d) sfioratore di piena delle reti fognarie, di seguito indicato come sfioratore: manufatto idraulico realizzato allo scopo di ridurre le portate convogliate nella rete fognaria a valle del manufatto stesso, durante o a seguito di eventi meteorici;
e) portata di soglia: valore di portata sopra il quale è prevista l'attivazione dello sfioratore; per portate superiori alla portata di soglia la portata in arrivo si suddivide nelle due componenti, portata derivata nella rete di valle e portata sfiorata nel recettore;
f) bacino proprio dello sfioratore: superficie di territorio afferente direttamente allo sfioratore in esame, interposta tra lo sfioratore in esame e quello più prossimo a monte dotato dei presidi previsti dal presente regolamento, quali vasca di accumulo o sistema di trattamento;
g) bacino totale dello sfioratore: superficie del territorio totale servito dalla rete fognaria afferente allo sfioratore in esame;
h) potenzialità di un impianto: capacità effettiva di trattamento di un impianto riferita alle condizioni reali di funzionamento e ai valori limite allo scarico vigenti, espressa in termini di abitanti equivalenti, nel seguito indicati come AE;
i) modifica sostanziale dello scarico di un impianto di trattamento di acque reflue urbane:
1) modifica derivante da interventi strutturali o di processo apportati all'impianto che determinano un aumento di potenzialità dell'impianto tale da oltrepassare la classe di potenzialità precedente, con riferimento alle classi in base alle quali sono definiti, in allegato D (Valori limite di emissione), i valori limite allo scarico;
2) modifica derivante da un incremento superiore al 20 per cento del carico trattato, espresso in AE, o della portata trattata;
3) modifica derivante dalla variazione delle caratteristiche qualitative o anche quantitative del refluo trattato che, a giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, possa comportare il significativo aumento degli impatti sul recettore;
j) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento o potenziamento o di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;
k) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire il rispetto dei limiti prescritti per le acque sottoposte a trattamento di depurazione in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di potenziamento o adeguamento di un impianto esistente;
l) collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche finalizzate a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto, sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti, con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standard di qualità previsti per le acque trattate e i fanghi, con il previsto consumo di risorse energetiche, materiali, umane;
m) corpo idrico superficiale: po idrico superficiale:umane.elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume, canale o lago, individuato nel PTUA;
n) portata nera media annua: portata nera mediamente defluente in fognatura e derivante dall'apporto di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali;
o) gestore: gestore d'ambito del servizio idrico integrato.
2. Le definizioni di cui al comma 1 sono integrate, per le medesime finalità e fatte salve le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, con quelle contenute negli allegati al presente regolamento.
Art. 3
(Individuazione degli agglomerati)
1. Gli enti di governo dell'ambito procedono all'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera h), dell'articolo 48 della l.r. 26/2003, in sede di approvazione dei piani d'ambito e dei relativi aggiornamenti ovvero con separato atto, acquisito il parere della conferenza dei comuni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 48 della l.r. 26/2003. Nel caso di individuazione degli agglomerati con atto separato dal piano d'ambito, tale atto costituisce aggiornamento del piano d'ambito vigente.
2. L'individuazione di agglomerati interambito deve essere condivisa dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali interessati, al fine di una loro adeguata individuazione e del relativo corretto inserimento nei rispettivi piani d'ambito.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dalla definizione di agglomerato di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006, l'ufficio d'ambito procede all'individuazione dell'agglomerato quando il carico generato, espresso in AE, è superiore o uguale a 200. L'ufficio d'ambito può individuare o mantenere agglomerati al di sotto della soglia indicata nel precedente periodo, in base alle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali.
4. L'ufficio d'ambito, nella delimitazione degli agglomerati e nella pianificazione d'ambito di reti e impianti, persegue l'obiettivo di consentire il convogliamento in fognatura degli scarichi industriali, comunque valutando la soluzione idonea a raggiungere il miglior beneficio ambientale complessivo. In funzione dell'obiettivo di cui al precedente periodo, in fase di programmazione l'ufficio d'ambito tiene conto della conseguente eventuale necessità di adeguare reti e impianti di trattamento per renderli compatibili con la ricezione dei reflui provenienti dalle attività produttive presenti sul territorio.
5. Gli uffici d'ambito, nell'esercizio della funzione di individuazione degli agglomerati, si attengono alle modalità e ai criteri di cui all'allegato A (Modalità e criteri per l'individuazione degli agglomerati), in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003.
6. Qualora si rendano disponibili fonti di dati più aggiornate per il calcolo del carico generato nell'agglomerato e il loro utilizzo richieda un aggiornamento del calcolo degli AE, l'ufficio d'ambito può approvare la modifica con atto dirigenziale, purché la stessa modifica non comporti la variazione dei confini dell'agglomerato o anche del metodo di calcolo del carico generato e non determini l'insorgere di una non conformità alla normativa vigente.
7. Le informazioni relative agli agglomerati sono comunicate alla Regione secondo le modalità previste nel Sistema Informativo Regionale sulle Acque, di seguito indicato come SIRe Acque, di cui all'articolo 19.
Art. 4
(Individuazione delle acque reflue domestiche e assimilate)
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 101, comma 7, lettere e) e f), del d.lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle individuate dallo stesso d.lgs. 152/2006:
a) le acque reflue indicate al punto 1 dell'allegato B (Acque reflue assimilate alle domestiche) al presente regolamento;
b) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2.
2. L'autorità competente può individuare attività o tipologie di reflui ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell'allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l'individuazione delle specifiche casistiche.
TITOLO II
(DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E DI ACQUE REFLUE URBANE)
Art. 5
(Disposizioni per l'allaccio alle reti fognarie)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate situati all'interno di agglomerati devono essere allacciati alle reti fognarie nell'osservanza del regolamento del servizio di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2003, di seguito indicato come regolamento d'ambito, fatti salvi i casi di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo.
2. Le modalità, i criteri e le tempistiche per l'allaccio sono definiti nel regolamento d'ambito, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo; l'ufficio d'ambito provvede, ove necessario, all' adeguamento del contenuto del regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al comune da parte dell'ufficio d'ambito o, qualora previsto dal regolamento d'ambito, da parte del gestore. I titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio di cui al comma 1 il comune, informato il gestore, prescrive l'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. L'aumento fino a 300 metri della distanza di riferimento per l'allaccio, tenendo conto del numero di AE da servire, nonché eventuali ulteriori condizioni per l'applicazione dell'obbligo possono essere assunti mediante specifica previsione del regolamento d'ambito.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, la provincia competente o Città metropolitana e il titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell'apporto di carico inquinante nelle acque superficiali.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, l'ufficio d'ambito, sentito il gestore e nell'osservanza del regolamento d'ambito, fissa i valori limite per lo scarico in fognatura e le ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la compatibilità del refluo con il sistema di raccolta e depurazione. Eventuali valori limite più restrittivi di quelli previsti dal d.lgs. 152/06 per il recapito in fognatura potranno essere fissati nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema di depurazione non altrimenti superabili mediante altri interventi più efficaci sotto il profilo tecnico ed economico e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelli previsti dal medesimo decreto legislativo per il recapito in corpo idrico superficiale o su suolo o strati superficiali del sottosuolo.
8. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
9. lI comma 8 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'ufficio d'ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 8 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
10. L'ufficio d'ambito, con riferimento a quanto specificato nell'allegato A, paragrafo 4, individua le aree o anche le singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al comma 1, motivando sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche. L'individuazione delle aree di cui al precedente periodo è accompagnata dall'indicazione delle soluzioni, alternative allo scarico in rete fognaria, che garantiscono comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei recettori.
Art. 6
(Divieti e obblighi per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e per scarichi di insediamenti isolati)
1. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE inferiore a 200 non possono essere scaricate in acque superficiali, fatti salvi i casi di:
a) divieto allo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al comma 4;
b) scarico derivante da impianti dotati di trattamento secondario;
c) impossibilità di scaricare su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, a causa di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda; al fine di valutare la presenza di tali particolari condizioni, si considerano, quali valori di riferimento, i seguenti:
1) coefficiente di permeabilità del suolo < 10-6 m/s;
2) soggiacenza falda < 2 m.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE superiore o uguale a 200 e inferiore a 400 devono essere preferibilmente scaricate in acque superficiali. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere, in ogni caso, evitato in presenza di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda.
3. Gli scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo a eccezione dei casi previsti all'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 152/2006.
4. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50 è vietato nelle aree di ricarica delle falde appartenenti alle idrostrutture sotterranee intermedia e profonda, come individuate nel PTUA, a eccezione del caso in cui non sia tecnicamente fattibile il recapito in acque superficiali oppure non sia presente un recettore costituito da acque superficiali idoneo, dal punto di vista idraulico e qualitativo, a ricevere lo scarico.
5. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici lacuali, nei bacini drenanti dei laghi individuati nel PTUA, in una fascia compresa entro 300 metri dalla linea di costa valutati in proiezione piana, è vietato recapitare, sia su suolo e strati superficiali del sottosuolo sia in acque superficiali, scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C (Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi di trattamento per scarichi di insediamenti isolati) è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale. In assenza di tale requisito i reflui sono allacciati a reti fognarie collettate a sistemi di trattamento conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento. Nell'aggiornamento dei piani d'ambito le aree di cui al presente comma sono considerate prioritarie ai fini della programmazione del completamento e dell'estensione delle reti fognarie.
6. I titolari degli scarichi collocati nei bacini drenanti dei laghi, in una fascia compresa tra 300 metri e 1 chilometro dalla linea di costa valutati in proiezione piana, presentano domanda di autorizzazione alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nelle aree di cui al comma 5è altresì vietata l'attivazione di nuovi scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati aventi un carico generato inferiore a 400 AE, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale.
8. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 1 e 4 devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente articolo entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
Art. 7
(Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 AE sono sottoposti ai trattamenti appropriati indicati nei commi successivi, realizzati conformemente a quanto previsto nell'allegato C.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati o da agglomerati con un numero di AE inferiore a 200 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da trincea di subirrigazione senza drenaggio;
b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da un ulteriore trattamento costituito da trincea di subirrigazione con drenaggio o fitodepurazione o filtrazione su tela.
3. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 200 e inferiore a 400 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
a) qualora recapitate su suolo o strati superficiali del sottosuolo: vasca Imhoff seguita da biodischi o fitodepurazione o lagunaggio e, in fine, subirrigazione senza drenaggio;
b) qualora recapitate in acque superficiali: vasca Imhoff seguita da biodischi e subirrigazione con drenaggio oppure vasca Imhoff seguita da fitodepurazione o lagunaggio oppure vasca Imhoff seguita da biodischi e filtrazione su tela o sedimentazione secondaria.
4. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000 devono essere sottoposte a trattamento secondario.
5. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000, recapitate nel bacino idrografico dei laghi individuati nel PTUA all'interno di una fascia di 1 km, valutato in proiezione piana, dalla linea di costa, sono sottoposte a trattamenti aggiuntivi più spinti per l'abbattimento del fosforo, al fine di rispettare i valori limite previsti in allegato D.
6. I titolari degli scarichi di cui al presente articolo possono proporre, in fase di richiesta o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'installazione di sistemi alternativi a quelli di cui ai commi 2 e 3 e all'allegato C, purché garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.
7. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti isolati, in ragione della necessità di eseguire operazioni periodiche di svuotamento delle vasche di tipo Imhoff a garanzia della relativa buona funzionalità, provvedono annualmente a effettuarne lo svuotamento, salvo che l'autorità competente prescriva in autorizzazione una diversa frequenza per tale operazione. Per dimostrare di aver effettuato le prescritte operazioni di svuotamento, i titolari garantiscono la registrazione delle stesse operazioni, a cura dell'esecutore dell'intervento di manutenzione. Lo svuotamento delle vasche Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006.
8. La registrazione delle operazioni di manutenzione di cui al comma 7è effettuata utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato M (Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico).
9. Con deliberazione della Giunta regionale può essere definita una disciplina di eventuale ulteriore dettaglio delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 2, 3 e 5, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai commi precedenti entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
11. Per i sistemi di trattamento esistenti, l'obbligo di effettuazione della registrazione di cui al comma 8 decorre:
a) dal primo rinnovo dell'autorizzazione successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se la scadenza per il primo rinnovo di cui alla lettera a) è successiva al decorso dei sei anni da tale data.
Art. 8
(Scarichi in corpi idrici destinati alla balneazione, a uso potabile o anche connessi ad aree naturali protette)
1. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali designate come acque di balneazione o per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ovvero in loro immissari fino alla distanza, a monte della confluenza, ritenuta tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, in aggiunta a quanto previsto agli articoli 7 e 9, sentita preventivamente l'ATS competente:
a) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 100 e inferiore a 400 AE, prescrive l'adozione di un trattamento di finissaggio quali il lagunaggio naturale o la fitodepurazione a flusso sub - superficiale o comunque in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità microbiologica dello scarico;
b) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato pari o superiore a 400 AE, fissa il limite da rispettare per il parametro escherichia coli, comunque non superiore a 5000 UFC/100 ml, prescrivendo i termini di adeguamento; relativamente agli scarichi per i quali è fissato un limite in funzione della destinazione alla balneazione del recettore, l'autorità competente di cui al presente comma definisce in quale periodo dell'anno il limite deve essere rispettato.
2. La Giunta regionale approva linee guida quali criteri di indirizzo per la scelta, la realizzazione e la gestione dei trattamenti di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane.
3. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali connesse ad aree naturali protette, l'autorità competente di cui al comma 1, sentito preventivamente il gestore dell'area, può prescrivere l'adozione di un trattamento più spinto di quello previsto in linea generale dal presente regolamento, qualora tale prescrizione sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti per l'area protetta. Ai fini dell'applicazione del presente comma si intendono:
a) per area naturale protetta: un Sito appartenente alla Rete Natura 2000, un parco nazionale o una riserva naturale statale istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) o un'area regionale protetta istituita ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con esclusione delle aree di rilevanza ambientale, di cui all'allegato A, lettera d), della stessa l.r. 86/1983;
b) per acque superficiali connesse ad una area naturale protetta: gli ambienti lotici o lentici le cui aste o superfici siano compresi, anche parzialmente, nel perimetro di un'area naturale protetta, oppure altre acque superficiali a essi tributarie, prossime a queste ultime e, con le loro caratteristiche, in grado di influenzarne la qualità dell'ecosistema.
Art. 9
(Valori limite di emissione ed efficienza di abbattimento)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di impianti o sistemi di trattamento di acque reflue urbane aventi potenzialità inferiore a 2.000 AE devono rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 1 dell'allegato D, ad eccezione degli scarichi di cui al comma 3, lettera a).
2. Per gli scarichi provenienti da sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 200 AE, di cui all'articolo 7, comma 2, non è prescritto il rispetto di alcun valore limite, fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione allo scarico. La funzionalità dei sistemi di trattamento deve essere in ogni caso garantita mediante l'effettuazione della manutenzione periodica in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7. Qualora il titolare dello scarico preveda sistemi di trattamento diversi da quelli previsti all'articolo 7, comma 2, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano può prevedere idonei valori limite allo scarico.
3. Gli scarichi, recapitanti sul suolo, di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006, provenienti da impianti o sistemi di trattamento di potenzialità:
a) maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE: devono rispettare i valori limite di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, con riferimento ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale e tensioattivi totali, i valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 dell'allegato D al presente regolamento;
b) maggiore o uguale a 2000 AE: devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
4. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da impianti di potenzialità superiore o uguale a 2000 AE, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 3 dell'allegato D, secondo le modalità specificate nel medesimo allegato.
5. Tutti gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 10.000 AE, limitatamente ai parametri fosforo totale e azoto totale, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 4 dell'allegato D.
6. Qualora gli impianti o i sistemi di trattamento dai quali si originano gli scarichi ricevano reflui di natura industriale, gli scarichi finali devono rispettare anche i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, relativamente alle sostanze effettivamente immesse nella rete fognaria e ad eccezione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le varie forme di azoto i cui valori sono fissati nell'allegato D al presente regolamento. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli impianti esistenti a partire dal primo rinnovo dell'autorizzazione, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. La potenzialità dell'impianto e, per i casi di cui al comma 5, il carico generato dall'agglomerato da utilizzare quali valori di riferimento per la verifica del rispetto dei valori limite degli impianti o sistemi di trattamento delle acque reflue è indicata nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.
8. Nella gestione e nello sviluppo del sistema di fognatura e depurazione, per i parametri indicati nella tabella 5 dell'allegato D l'ufficio d'ambito e il gestore tengono conto dei valori guida di abbattimento del carico inquinante ivi indicati e programmano adeguati interventi per migliorare le prestazioni di depurazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA, possono essere stabilite percentuali di riduzione del carico inquinante, anche differenziate per impianti collocati in diversi bacini idrografici, che il gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è tenuto a rispettare.
10. Al fine di perseguire il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, con deliberazione della Giunta regionale possono essere modificati, anche per singoli bacini idrografici, i valori limite fissati nell'allegato D e possono essere definiti ulteriori valori limite per specifici inquinanti.
11. L'autorità competente di cui al terzo periodo del comma 2 può stabilire, anche in riferimento all'articolo 124, commi 9 e 10, del d.lgs. 152/2006, valori limite allo scarico più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale e regionale.
12. Nella realizzazione e gestione di impianti di trattamento a forte fluttuazione stagionale devono essere adottate idonee soluzioni strutturali o operative finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite previsti nell'allegato D. Per tali impianti è ammesso un periodo transitorio di messa a regime, di durata non superiore a 15 giorni dall'inizio del periodo di fluttuazione: per il periodo transitorio l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prevedere valori limite anche in deroga a quelli previsti dal presente regolamento, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del recettore. Il gestore comunica all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e al dipartimento ARPA competente la data di inizio effettivo del periodo di fluttuazione con almeno 15 giorni di anticipo.
13. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 12, secondo periodo, i titolari degli impianti esistenti di trattamento a forte fluttuazione stagionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza all'autorità competente per la modifica dell'autorizzazione allo scarico.
14. Il valore limite previsto nella tabella 1 dell'allegato D per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE, relativamente al parametro fosforo totale, si applica, per gli impianti già autorizzati, dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
15. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE. Le autorizzazioni già rilasciate si intendono automaticamente adeguate alla disposizione di cui al precedente periodo, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni derivanti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 3/2006.
16. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE e inferiore a 10.000 AE a partire dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO III
RETI E SFIORATORI
Art. 10
(Disposizioni generali)
1. In presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) per le specifiche casistiche ivi disciplinate, devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)), devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso r.r. 7/2017.
2. Il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori, di cui all'articolo 14, individua l'entità e la localizzazione delle aree disponibili al servizio idrico integrato per gli interventi volti a contenere le portate defluenti nel sistema fognario, nonché le altre eventuali misure volte a contribuire al raggiungimento del rispetto del valore limite allo scarico di 40 L/(s ha impermeabile) previsto all'articolo 51 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito NTA, del PTUA. Le misure strutturali di cui al precedente periodo sono comprese tra quelle che devono essere inserite nel piano dei servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b) del r.r. 7/2017.
3. Al fine di migliorare l'efficienza complessiva dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione e per garantire un funzionamento adeguato della rete, l'aliquota delle acque parassite defluenti in fognatura deve essere contenuta nella maggiore misura possibile. A tale scopo, il gestore valuta l'aliquota di acque parassite presenti in rete adottando un'opportuna metodologia, si prefigge come primo obiettivo di contenerla entro un valore di portata pari al 30 per cento della portata nera media annua e persegue tale obiettivo realizzando i necessari interventi. La verifica dell'aliquota di acque parassite deve essere effettuata almeno in corrispondenza delle sezioni poste immediatamente a monte dei principali manufatti sfioratori nonché all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Con deliberazione della Giunta regionale, possono essere definiti indirizzi per garantire uniformi modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 11
(Criteri per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di fognatura)
1. I sistemi di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti separate e di sfioro delle reti fognarie unitarie sono realizzati in conformità a quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato E (Reti e sfioratori di piena).
2. Le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti isolati devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque reflue domestiche o assimilate.
3. Per rifacimenti o per la nuova realizzazione di reti a servizio di agglomerati caratterizzati da un carico generato inferiore a 400 AE deve essere prevista la separazione tra raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e raccolta di acque reflue di altra natura, fatte salve situazioni di non fattibilità tecnica.
4. Per rifacimenti o per la nuova realizzazione di reti a servizio di agglomerati caratterizzati da un carico generato maggiore o uguale a 400 AE l'ufficio d'ambito, all'interno del piano d'ambito, opta fra sistema fognario unitario o separato, motivando nel piano la scelta effettuata in funzione della situazione locale.
5. Le reti fognarie separate sono realizzate o adeguate, qualora esistenti, secondo le prescrizioni fissate dalle province o dalla Città metropolitana quali autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sulla base degli indirizzi riportati alla sezione 1.2 dell'allegato E.
6. Negli agglomerati di cui al comma 4, in caso di scelta di sistema fognario unitario, le reti fognarie sono realizzate secondo le indicazioni di cui alla sezione 1.1 dell'allegato E.
7. Durante l'esecuzione di interventi di rifacimento o manutenzione delle reti fognarie, i gestori adottano gli accorgimenti necessari a minimizzare gli impatti sull'ambiente.
8. Nel caso di reti di tipo unitario, la portata da sottoporre a trattamento in tempo di pioggia deve essere conforme a quanto previsto alla sezione 2 dell'allegato E.
9. Qualora la capacità idraulica dell'impianto di trattamento al quale sono convogliati i reflui non consenta di trattare l'intera portata calcolata come previsto alla sezione 1.1 dell'allegato E, deve essere previsto un volume di accumulo temporaneo in testa all'impianto, dimensionato in conformità a quanto previsto nella sezione 2 del medesimo allegato.
Art. 12
(Sfioratori di piena delle reti fognarie)
1. In relazione alla portata di soglia, gli sfioratori sono classificati come segue:
a) sfioratori di alleggerimento idraulico: sfioratori il cui valore della portata di soglia è maggiore o uguale al doppio della portata da avviare all'impianto di trattamento delle acque reflue, determinata in base ai criteri descritti nell'allegato E;
b) sfioratori volti alla limitazione delle portate meteoriche da addurre alla depurazione: sfioratori il cui valore della portata di soglia è minore del doppio della portata da avviare all'impianto di trattamento delle acque reflue, determinata in base ai criteri descritti nell'allegato E.
2. Gli sfioratori che sottendono un bacino proprio avente una popolazione servita maggiore di 10.000 AE sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, come quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Il gestore, per garantire la buona funzionalità della rete, modifica gli sfioratori esistenti in modo da adeguarli, in relazione alle loro caratteristiche idrauliche e all'ubicazione, ai valori di soglia indicati alle lettere a) o b) del comma 1.
Art. 13
(Gestione delle acque di sfioro delle reti fognarie)
1. Per agglomerati di dimensione inferiore a 2000 AE, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel caso di reti fognarie di tipo unitario non c'è obbligo di realizzazione di vasche di accumulo o sistemi di trattamento delle acque scaricate dagli sfioratori. In sede di autorizzazione dei relativi scarichi, qualora necessario per la tutela del recettore, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano prescrive, ove necessario, la realizzazione di sistemi di accumulo o anche di trattamento in loco dell'effluente di sfioro in funzione dell'impatto dello scarico.
2. In caso di sfioratori di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), le acque sfiorate sono avviate direttamente ai recapiti naturali, senza necessità di vasca di accumulo o di sistema di trattamento delle acque di sfioro. Resta comunque salvo l'obbligo di rispettare le portate limite previste all'articolo 51 delle NTA del PTUA.
3. In caso di sfioratori di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), le modalità di raccolta e gli eventuali trattamenti ai quali sottoporre le acque sfiorate sono disciplinati nella sezione 3 dell'allegato E. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida per la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie.
4. I criteri per il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque sfiorate sono riportati nella sezione 4 dell'allegato E.
5. In testa agli impianti di depurazione deve essere sempre presente una vasca di accumulo finalizzata, oltre all'accumulo delle acque provenienti dallo sfioratore di testa impianto e all'accumulo necessario a soddisfare i requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 11, al miglioramento dell'elasticità gestionale dell'impianto e all'accumulo temporaneo per emergenze o per manutenzione, ad eccezione del caso di sistemi di trattamento costituiti da vasche Imhoff. Nella Sezione 4.1 dell'allegato E sono riportati indirizzi per la realizzazione delle vasche di cui al presente comma.
Art. 14
(Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori)
1. L'ufficio d'ambito, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, redige il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori in conformità a quanto previsto agli articoli da 10 a 13. Il programma costituisce specificazione tecnica del programma degli interventi del piano d'ambito di cui all'articolo 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Entro 6 mesi dalla predisposizione del programma di riassetto di cui al precedente periodo l'ente di governo dell'ambito aggiorna il piano d'ambito e adegua i correlati piani quadriennali degli interventi.
2. Il programma di riassetto di cui al comma 1è basato sulla ricognizione dello stato delle reti e dei manufatti di sfioro, da sviluppare come dettaglio della ricognizione delle infrastrutture prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006, e sugli esiti delle relative modellazioni idrauliche. Tale programma contiene la valutazione degli effetti ambientali delle scelte effettuate, definisce le tempistiche di attuazione ed è redatto tenendo conto di criteri di priorità nella scelta degli agglomerati, degli sfioratori e delle reti oggetto degli interventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati gli indirizzi per l'elaborazione del programma, per la valutazione delle priorità di intervento e per la valutazione degli effetti ambientali, tenendo conto delle indicazioni di priorità previste all'articolo 19, comma 1, delle NTA del PTUA. Nelle more dell'adozione degli indirizzi di cui al precedente periodo, le disposizioni di cui al presente comma si intendono immediatamente applicabili.
3. Gli obiettivi di tutela dei recettori degli scarichi, di contenimento degli inquinanti e di mantenimento della funzionalità del sistema di fognatura e depurazione di cui agli articoli da 10 a 13 possono essere perseguiti anche mediante soluzioni alternative a quanto previsto agli stessi articoli, indicate nel programma di riassetto di cui al comma 1, purché tali soluzioni garantiscano un analogo livello di contenimento dei carichi inquinanti.
4. In deroga a quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13 nonché al comma 3 del presente articolo, il programma di cui al comma 1 evidenzia e documenta eventuali situazioni in cui, per ragioni di fattibilità tecnica, non è possibile procedere alla realizzazione degli interventi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel presente comma, prevedendo in ogni caso idonei interventi finalizzati a garantire la maggior tutela possibile dei recettori interessati dagli scarichi degli sfioratori e la funzionalità del sistema di fognatura e depurazione.
5. Prima dell'adozione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori, l'ufficio d'ambito trasmette alla Regione il testo del programma per consentirne la verifica di coerenza con il PTUA, con il presente regolamento e con gli indirizzi di cui al comma 2.
6. Gli sfioratori, i sistemi di accumulo e trattamento nonché le vasche volano delle acque di sfioro delle reti fognarie sono realizzati e gestiti dal gestore.
TITOLO IV
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Art. 15
(Disposizioni generali)
1. I controlli degli scarichi sono effettuati in conformità all'articolo 128, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, alle disposizioni contenute nell'allegato 5 alla parte III dello stesso d.lgs. 152/2006, alle previsioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera b bis), e 48, comma 2, lettera i bis), della l.r. 26/03, nonché a quelle di cui agli allegati F (Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue urbane) e G (Controllo delle acque reflue industriali) del presente regolamento e alle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni allo scarico.
2. Le autorità competenti effettuano i controlli sulla base di programmi annuali riguardanti le seguenti tipologie di scarico:
a) scarichi di acque reflue domestiche e assimilate;
b) scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
c) scarichi di acque reflue industriali.
3. I contenuti e le modalità di definizione del programma dei controlli relativo alle tipologie di scarico di cui al comma 2, lettere a) e b), sono riportati nell'allegato F.
4. I contenuti e le modalità di definizione del programma dei controlli relativo alle tipologie di scarico di cui al comma 2, lettera c), sono riportati nell'allegato G.
Art. 16
(Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate)
1. I controlli sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono effettuati secondo le modalità riportate nell'allegato F.
2. Relativamente agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, l'ufficio d'ambito, per gli scarichi in pubblica fognatura, la provincia competente e la Città metropolitana di Milano, per gli scarichi in ambiente, prevedono l'effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza e il permanere delle condizioni di assimilabilità degli scarichi.
3. Relativamente agli scarichi provenienti da insediamenti isolati, la provincia competente e la Città metropolitana di Milano devono, in ogni caso, garantire l'effettuazione di un numero minimo annuo di controlli pari al 5 per cento del numero di scarichi con autorizzazione in corso di validità.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, la provincia competente e la Città metropolitana possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti mediante stipula di convenzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/1990.
Art. 17
(Controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Il numero di controlli e autocontrolli, le modalità realizzative degli stessi, i requisiti per il campionamento, le modalità di trasmissione dei dati e i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la verifica di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono riportati nell'allegato F.
2. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003:
a) effettua i controlli ordinari degli scarichi di acque reflue urbane secondo quanto previsto nell'allegato F, garantendone, in particolare, l'esecuzione in numero non inferiore a quelli indicati nel medesimo allegato;
b) valida i programmi dei controlli proposti dal gestore;
c) valuta l'idoneità dei sistemi di rilevamento e trasmissione dei dati da parte del gestore, anche effettuando controlli a campione finalizzati alla verifica della qualità dei controlli effettuati dal medesimo gestore; in caso di non idoneità dei sistemi utilizzati dal gestore, l'ARPA garantisce comunque l'effettuazione dei controlli come previsto dal presente regolamento;
d) verifica che gli sfioratori presenti sulle reti fognarie e i by-pass posti a monte degli impianti si attivino solo in occasione di eventi piovosi o, in particolari aree del territorio montano, a causa del disgelo;
e) esprime il giudizio di conformità degli scarichi per tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in base a quanto indicato nell'allegato F, e ne pubblica gli esiti su SIRe Acque entro il 31 marzo di ogni anno;
f) elabora e trasmette alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, un report sui monitoraggi dell'anno precedente, in cui sono riportate le elaborazioni e valutazioni previste nell'allegato F nonché i giudizi di conformità degli scarichi;
g) pubblica sul proprio portale il report di cui alla lettera f).
3. Il gestore pianifica ed effettua i controlli e gli autocontrolli sugli scarichi secondo quanto previsto nell'allegato F e garantisce un sistema di rilevamento dei dati e di relativa trasmissione all'autorità di controllo conforme a quanto riportato nel medesimo allegato F.
4. Gli autocontrolli sono effettuati da parte del gestore anche al fine di verificare i rendimenti di abbattimento e di valutare l'eventuale scostamento dai rendimenti di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
5. In caso di accadimenti imprevisti, quali guasti rilevanti all'impianto o carichi anomali di inquinanti in ingresso, che potrebbero causare significativi episodi di inquinamento ai recettori o causare il superamento dei valori limite allo scarico, il gestore segnala tempestivamente l'accaduto alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano e al dipartimento ARPA competente per territorio, secondo le modalità previste nell'allegato F.
6. Al fine di minimizzare l'impatto sui recettori conseguente all'effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di trattamento, l'autorità competente di cui al comma 5 può disporre l'adozione degli opportuni accorgimenti operativi. A tale scopo il gestore segnala all'autorità competente l'esigenza dell'effettuazione delle operazioni di cui al precedente periodo almeno un mese prima della data prevista di esecuzione.
7. Qualora siano state autorizzate deroghe ai valori limite per impianti sottoposti a interventi di adeguamento strutturale o di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché nel caso di impianti in fase di avviamento, il gestore segnala all'autorità competente di cui al comma 5 e al dipartimento ARPA competente per territorio la decorrenza e il termine del periodo di applicazione di tali deroghe.
Art. 18
(Controllo degli scarichi di acque reflue industriali)
1. I controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e nell'allegato G al presente regolamento.
2. Gli uffici d'ambito programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli.
3. La provincia competente e Città metropolitana di Milano programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in ambiente almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso, in numero non inferiore a 10 controlli.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3, la provincia competente e Città metropolitana possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti mediante stipula di convenzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/1990.
Art. 19
(Sistema informativo)
1. SIRe Acque è il sistema informativo regionale deputato a contenere i dati ufficiali, anche cartografici, relativi a:
a) scarichi di acque reflue urbane e relative autorizzazioni;
b) programmi dei controlli e degli autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e relativi esiti;
c) giudizi di conformità e valutazione delle efficienze di abbattimento dei carichi elaborati annualmente dall'ARPA;
d) infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione;
e) agglomerati;
f) monitoraggio delle procedure di infrazione per mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
g) altri scarichi in ambiente soggetti ad autorizzazione.
2. SIRe Acque è disponibile on-line all'indirizzo http://sireacque.arpalombardia.it; tutte le indicazioni per il popolamento dei dati nel sistema informativo sono reperibili sul sito stesso.
3. I gestori, l'ARPA, le province, la Città metropolitana di Milano e gli uffici d'ambito sono tenuti a trasferire nel sito di SIRe Acque le informazioni di rispettiva competenza, secondo quanto previsto negli allegati A e F e in base alle ulteriori indicazioni riportate sullo stesso sito.
TITOLO V
REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E DI ACQUE REFLUE URBANE. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 20
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina il regime amministrativo:
a) degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate;
b) degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da:
1) sfioratori delle reti fognarie, sfioratori di testa degli impianti di trattamento e sistemi di trattamento delle acque di sfioro;
2) impianti di trattamento di acque reflue urbane;
3) stazioni di sollevamento a servizio delle reti fognarie;
c) degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate.
2. Il presente Titolo definisce, altresì, le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006.
Art. 21
(Spese d'istruttoria)
1. Fatta salva la specifica disciplina stabilita per le autorizzazioni uniche ambientali, le spese di istruttoria:
a) per l'allaccio di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in rete fognaria, per le procedure di assimilazione alle acque reflue domestiche nonché le spese occorrenti a effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi sono a carico del richiedente, che, quale condizione di procedibilità della richiesta, è tenuto a versare l'importo definito in base al regolamento d'ambito; al completamento dell'istruttoria, con le modalità previste dal regolamento d'ambito sono comunicate al titolare dello scarico le spese complessivamente sostenute e l'eventuale conguaglio;
b) per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate recapitate in ambiente e di acque reflue urbane nonché le spese occorrenti ad effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi sono a carico del richiedente, che, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare l'importo definito dall'autorità competente che, al completamento dell'istruttoria, procede con la comunicazione definitiva delle spese sostenute e con l'eventuale conguaglio.
Capo II
Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
Art. 22
(Scarichi in reti fognarie)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e del regolamento d'ambito.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 8, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'ufficio d'ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
3. Il titolare dello scarico presenta al gestore la richiesta di allaccio alla rete fognaria seguendo le modalità fissate nel regolamento d'ambito redatto in conformità a quanto previsto dagli atti di regolazione della qualità contrattuale emanati da ARERA. Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico comunica o richiede l'assimilazione con le modalità previste dal regolamento d'ambito e secondo le procedure di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'ufficio d'ambito:
a) la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell'allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. Qualora l'assimilazione sia richiesta per attività o tipologie di reflui individuati dal regolamento d'ambito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché qualora l'ufficio d'ambito prescriva specifiche condizioni per l'assimilabilità ai sensi del comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 4, lettera a), deve attestare la conformità a quanto prescritto.
6. In caso di comunicazione effettuata ai sensi del comma 4, lettera a), l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'ufficio d'ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine. In caso di richiesta effettuata ai sensi del comma 4, lettera b), l'ufficio d'ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. L'ufficio d'ambito può stabilire che la domanda di allaccio e la comunicazione o richiesta di assimilazione vengano presentate contestualmente, qualora per la gestione delle comunicazioni e delle richieste di cui al comma 4 lo stesso ufficio si avvalga del gestore.
8. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'ufficio d'ambito o, in caso di avvalimento ai sensi del comma 7, al gestore:
a) le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
b) le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
9. Nel regolamento d'ambito sono stabiliti modalità e contenuti ai quali attenersi per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; l'ufficio d'ambito adegua il contenuto del regolamento entro sei mesi dalla data di entrata i vigore del presente regolamento.
10. Il gestore comunica alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.
Art. 23
(Autorizzazione allo scarico di insediamenti isolati)
1. Il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, avvalendosi della modulistica resa disponibile dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e redatta secondo quanto previsto all'allegato M; a tal fine, l'autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'autorità competente di cui al comma 1 conclude il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comprensiva di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti.
3. L'autorizzazione specifica la potenzialità del sistema di trattamento e il carico generato dall'agglomerato servito, contiene gli elementi indicati nell'allegato M e riporta il codice univoco dello scarico secondo le modalità riportate in SIRe Acque. In prima attuazione di quanto previsto dal presente comma, le province e la Città metropolitana di Milano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono un codice univoco a tutti gli scarichi autorizzati, secondo le modalità riportate in SIRe Acque.
4. Per gli scarichi di cui all'articolo 7, comma 7, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, sia in caso di autorizzazione per nuovo scarico sia in caso di rinnovo per scarico esistente, specifica in autorizzazione gli obblighi di effettuazione delle operazioni di svuotamento e di registrazione delle operazioni di manutenzione previste allo stesso articolo 7, commi 7 e 8.
5. Per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, l'autorità competente di cui al comma 1 può assegnare un periodo di tempo fino a tre mesi dall'attivazione dello scarico; tale periodo è prorogabile, su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione è definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati aventi carico generato inferiore o uguale a 50 AE, è effettuato in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste dall'autorizzazione, mediante presentazione di un'istanza con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della documentazione indicata nell'allegato M. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, qualora l'autorità competente, verificato il rispetto delle prescrizioni, non si esprima entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La valutazione relativa all'assimilazione di un refluo alle acque reflue domestiche è effettuata dall'autorità competente di cui al comma 1 nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), è esplicitato l'obbligo di rispettare le concentrazioni limite di cui alla tabella 2 dell'allegato B.
8. Il titolare dello scarico comunica all'autorità competente di cui al comma 1 le eventuali variazioni:
a) di titolarità, presentando contestuale istanza di voltura;
b) quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.
9. L'autorità competente di cui al comma 1 valuta le comunicazioni di cui al comma 8 per verificare la necessità della presentazione di un'istanza di modifica dell'autorizzazione e, qualora lo ritenga necessario, comunica al titolare che deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso, se le modifiche producono variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico tali da richiedere la sostituzione o la modifica del sistema di trattamento installato, il titolare è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione.
Capo III
Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue urbane e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 24
(Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità di approvazione, da parte degli uffici d'ambito, dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera j bis) della legge regionale 26/2003, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dalle relative norme attuative. Gli uffici d'ambito, nell'attività istruttoria per l'approvazione dei progetti, si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo e all'allegato H (Procedimenti per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane).
2. In caso di realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE nonché per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE deve sempre essere sviluppato il livello progettuale di fattibilità. Per l'esame dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di interventi di cui al precedente periodo, per i quali l'approvazione del progetto definitivo è soggetta all'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, l'ufficio d'Ambito indice una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990, affinché siano indicate le condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, per i progetti di cui al precedente comma, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove esistenti, di cui all'articolo 23, comma 5, dello stesso d.lgs. 50/2016 sono sviluppati almeno gli elementi riportati nell'allegato L (Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di trattamento delle acque reflue urbane) al presente regolamento, per un numero di alternative non inferiori a quelle indicate nel medesimo allegato. I contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali possono essere sviluppati all'interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora tale livello di progettazione non sia elaborato, gli elementi di valutazione di cui all'allegato L sono sviluppati nei livelli di progettazione successivi al progetto di fattibilità.
4. I progetti di fattibilità tecnica ed economica, ove presentati, e i progetti definitivi, oltre a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione, devono contenere gli elementi e gli elaborati indicati e descritti nell'allegato I (Contenuti dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane) al presente regolamento.
5. L'autorità competente, ai fini dell'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove presentato, e dell'approvazione del progetto definitivo, verifica la rispondenza dei progetti a quanto indicato nell'allegato I prima dell'indizione, ove necessarie, delle conferenze di servizi preliminare e decisoria.
Art. 25
(Disposizioni generali relative all'autorizzazione allo scarico)
1. Il titolare dello scarico presenta all'autorità competente l'istanza di autorizzazione allo scarico, di modifica o di rinnovo della stessa autorizzazione.
2. Il titolare dello scarico comunica all'autorità competente le eventuali variazioni della titolarità, chiedendo la voltura.
3. L'istanza di autorizzazione è presentata mediante la modulistica resa disponibile dall'autorità competente in conformità a quanto previsto dall'allegato M; alla domanda di autorizzazione, in caso di modifica sostanziale o di realizzazione di un nuovo impianto, deve, altresì, essere allegato il progetto definitivo dell'impianto, corredato della documentazione di cui all'articolo 24. L'autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere esaminata, tra l'altro, la rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. 152/2006, alle previsioni di cui al presente regolamento e al PTUA e deve essere valutata anche la compatibilità dello scarico col recettore, in relazione agli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale. La Regione definisce gli indirizzi per la valutazione della compatibilità degli scarichi.
5. In caso di modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 2, lettera i), numeri 1) e 2), il titolare dell'autorizzazione presenta all'autorità competente istanza di modifica dell'autorizzazione in corso di validità.
6. In caso di modifica di un impianto esistente, fuori dai casi di cui al comma 5, il titolare dell'autorizzazione comunica all'autorità competente la previsione di intervento, al fine di una verifica di sussistenza delle condizioni di modifica sostanziale previste dall'articolo 2, lettera i), numero 3).
7. L'autorità competente valuta la comunicazione di cui al comma 6, al fine di verificare la necessità di presentazione di un'istanza di autorizzazione per la modifica allo scarico e, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, segnala al titolare l'esito della verifica, nonché l'eventuale necessità di presentare la domanda di modifica dell'autorizzazione.
8. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento deve essere presentata congiuntamente per gli scarichi dell'impianto di trattamento e per tutti gli scarichi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), provenienti dalla rete afferente all'impianto. L'autorizzazione è rilasciata, per tutti gli scarichi di cui al precedente periodo, mediante un unico provvedimento.
9. L'autorizzazione specifica la potenzialità dell'impianto, contiene l'indicazione dei parametri e dei relativi valori limite di cui è previsto il rispetto, anche per i periodi di avviamento, gestione provvisoria e per eventuali periodi transitori di messa a regime degli impianti a forte fluttuazione stagionale, e indica le sostanze e i parametri che devono essere oggetto di controllo periodico dello scarico. Nel caso di impianti a forte fluttuazione stagionale, l'autorizzazione specifica, altresì, la durata dell'eventuale periodo transitorio di messa a regime e la data indicativa di inizio del periodo di fluttuazione. L'autorizzazione riporta anche il codice univoco dello scarico, secondo le modalità indicate in SIRe Acque. Le province e la Città metropolitana di Milano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono un codice univoco a tutti gli scarichi autorizzati, secondo le modalità riportate in SIRe Acque.
10. In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente valuta, rispetto ai contenuti dei disciplinari di avviamento e gestione provvisoria nonché del relativo piano di monitoraggio descritti nell'allegato I, tra l'altro, i seguenti elementi relativi alle deroghe al rispetto dei valori limite allo scarico, disponendo, ove necessario, le prescrizioni del caso:
a) durata dei periodi di deroga;
b) valori limite validi per tali periodi;
c) accorgimenti operativi volti a minimizzare gli impatti sul recettore;
d) frequenza e modalità di controllo dello scarico.
11. L'autorizzazione contiene, ove necessario, le prescrizioni per la realizzazione o l'adeguamento delle opere e per l'adozione di specifiche cautele gestionali. In tali eventualità e nel caso in cui si renda necessario, l'ente di governo dell'ambito è tenuto ad adeguare il piano d'ambito, affinché gli scarichi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), e i sistemi di collettamento e depurazione a monte degli stessi scarichi siano adeguati a tali prescrizioni. I titolari dell'autorizzazione allo scarico comunicano all'autorità competente l'avvenuto adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
12. Per tutti gli impianti il gestore valuta la potenzialità mediante l'applicazione di un'idonea metodologia, avvalendosi dell'allegato N (Procedura semplificata per il calcolo della potenzialità degli impianti a fanghi attivi), che reca una metodologia di supporto per la determinazione della potenzialità di impianti che trattano un carico maggiore o uguale a 2.000 AE, o di metodologie alternative altrettanto accurate. Per impianti caratterizzati da tecnologie di depurazione diverse da quelle oggetto della procedura di cui all'allegato N, il gestore utilizza una metodologia adeguata alla tipologia di processo depurativo. Il gestore presenta all'autorità competente, contestualmente all'istanza per il primo rinnovo dell'autorizzazione successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'esito della valutazione di cui al presente comma e la documentazione tecnica a supporto.
13. In presenza, negli scarichi, di sostanze diverse da quelle per le quali sono fissati valori limite nell'allegato D, l'autorità competente, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, prescrive il monitoraggio, negli stessi scarichi, delle eventuali sostanze che causano il fallimento degli obiettivi di qualità ecologica e chimica del corpo idrico superficiale nel quale recapitano le acque scaricate dall'impianto di depurazione, conformemente a quanto riportato nel PTUA.
Art. 26
(Autorizzazione allo scarico per nuovi impianti e per modifiche sostanziali di impianti esistenti)
1. La procedura di autorizzazione degli scarichi di nuovi impianti di trattamento di acque reflue urbane o di impianti esistenti che subiscono modifiche sostanziali si compone di due fasi distinte:
a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
b) il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
2. L'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico è presentata, a cura del gestore dell'impianto di trattamento, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano contestualmente alla presentazione all'ufficio d'ambito del progetto definitivo per l'attivazione del relativo procedimento di approvazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, in caso di approvazione del progetto definitivo, comprende l'autorizzazione provvisoria allo scarico, che vale per i periodi di avviamento e gestione provvisoria e che è efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, fino al rilascio dell'autorizzazione definitiva.
3. Con l'autorizzazione provvisoria l'autorità competente di cui al comma 2 fissa la durata del periodo di avviamento, che può protrarsi fino a tre mesi, prorogabili, su motivata richiesta, per non oltre due mesi; tale periodo decorre dall'attivazione dello scarico, nel caso di nuovi impianti, o dal completamento degli interventi previsti, nel caso di modifiche a impianti esistenti. II gestore comunica preventivamente all'autorità competente la data di attivazione del nuovo scarico o di completamento degli interventi di modifica.
4. L'autorizzazione definitiva è richiesta entro trenta giorni dal rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; l'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla richiesta. L'istanza è corredata dal certificato di collaudo, nonché dall'esito delle verifiche tecniche e funzionali condotte in fase di collaudo funzionale.
5. Nell'autorizzazione provvisoria l'autorità competente fissa i valori limite da rispettare durante il periodo di avviamento nonché durante i periodi di gestione provvisoria e durante la successiva fase di gestione, fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.
6. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione, le eventuali varianti al progetto, apportate in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera, che possono avere ripercussione sugli elementi progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo dello scarico o sul contenuto dei disciplinari di cui al comma 7, sono comunicate all'autorità competente che, ove necessario, modifica l'autorizzazione provvisoria.
7. Durante i periodi di avviamento e gestione provvisoria:
a) l'impianto è gestito in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal disciplinare di avviamento e dal disciplinare di gestione provvisoria, come definiti nell'allegato i;
b) deve essere attuato il piano di monitoraggio approvato unitamente al progetto definitivo.
Art. 27
(Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico)
1. In caso di istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano conclude il procedimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti dalla modulistica di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere chiesto un anno prima della scadenza del titolo. Per i rinnovi la validità dell'autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza dell'autorizzazione precedente.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata in forma semplificata, mediante apposita autocertificazione e richiamo della documentazione e delle informazioni già in possesso dell'autorità competente di cui al comma 1, purché sussistano tutte le condizioni che seguono:
a) assenza di modifiche agli schemi di depurazione o di significative modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui da trattare;
b) giudizio sempre conforme ai valori limite, per lo scarico dell'impianto di trattamento, nel periodo di validità dell'autorizzazione precedente la presentazione dell'istanza;
c) adempimento, da parte del gestore, delle prescrizioni dell'autorizzazione.
4. Al fine dell'applicazione del comma 3, in fase di istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente di cui al comma 1 verifica di essere in possesso delle informazioni necessarie a procedere col rinnovo dell'autorizzazione in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. Qualora necessario, l'autorità competente richiede al gestore la trasmissione della documentazione integrativa dovuta.
5. Prima della presentazione dell'istanza di rinnovo il gestore procede all'esecuzione di una campagna di verifiche di funzionalità, al fine di evidenziare all'autorità competente eventuali necessità di adeguamento dell'impianto. Entità e complessità delle verifiche da svolgere sono commisurate alla potenzialità dell'impianto, alla sua complessità e alla rilevanza di eventuali modifiche intervenute successivamente al rilascio della precedente autorizzazione. Le indicazioni riportate nell'allegato I al presente regolamento in relazione al collaudo funzionale costituiscono altresì indirizzo tecnico per la programmazione delle verifiche di funzionalità. I risultati di tali verifiche sono trasmessi in allegato all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
6. Oltre alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 25, comma 3, il gestore deve allegare all'istanza di rinnovo un disciplinare di gestione provvisoria, conforme a quanto previsto nell'allegato I.
TITOLO VI
ABROGAZIONE E DISAPPLICAZIONI E NORME FINALI
Art. 28
(Abrogazione e disapplicazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) è abrogato il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);(1)
b) sono disapplicate le seguenti delibere di Giunta regionale, le relative modifiche, inclusi i provvedimenti approvati in attuazione delle stesse deliberazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 4, secondo periodo:
1) d.g.r. n. 2318 del 5 aprile 2006 'Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3';
2) d.g.r. n. 11045 del 20 gennaio 2010 'Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni);
3) d.g.r. n. 4621 del 28 dicembre 2012 'Approvazione della 'direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni' e revoca della deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2011, n. 1393';
4) d.g.r. n. 1086 del 12 dicembre 2013 'Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dal regolamento abrogato e dagli atti disapplicati di cui al comma 1.
Art. 29
(Norme finali)
1. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati da A a N, parti integranti del presente regolamento, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli aggiornamenti degli allegati derivanti dalla mera necessità di recepire modifiche normative sopravvenute o di correggere eventuali errori materiali sono approvati con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di scarichi, recante specifica motivazione rispetto al contenuto non sostanziale delle modifiche apportate agli stessi allegati.
3. Al fine della verifica dell'applicazione del presente regolamento e dell'individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, il regolamento stesso è sottoposto a un primo monitoraggio allo scadere dei tre anni dalla sua entrata in vigore. Successivamente, il monitoraggio avviene con cadenza triennale. Il monitoraggio è basato sulle informazioni raccolte mediante il sistema informativo di cui all'articolo 19 nonché mediante le informazioni desunte dai piani d'ambito del servizio idrico integrato e da quelle fornite dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
4. Le disposizioni relative ai controlli e ai programmi dei controlli di cui agli articoli da 15 a 18 si applicano dal 1 gennaio 2020 in relazione alla programmazione dei controlli effettuata nell'annualità 2019 e, a seguire, negli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi quanto stabilito con d.g.r. n. 4621 del 28 dicembre 2012.
5. Le disposizioni relative alle procedure autorizzative di cui agli articoli 22, 23, 25, 26 e 27 si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 24 marzo 2006, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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