LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 23.
Contabilità e bilancio.(46)
1. L’ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri.
2. L’esercizio finanziario dell’ARPA coincide con l’anno solare.
3. Il regolamento contabile dell’ARPA deve essere redatto in coerenza con i principi della contabilità economico patrimoniale; per l’attività contrattuale si applicano le norme delle leggi regionali di riferimento.
NOTE:
46. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. m) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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