LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000 , N. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-05;1

Art. 1.
Disposizioni comuni.
1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività  produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti princìpi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività  ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità  montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, omogeneità  ed unicità  della responsabilità  amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità  di servizi o attività  amministrative omogenee ed un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all'idoneità  organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.
3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività  strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.
4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.
5. Annualmente, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale individua le priorità  delle politiche d'intervento della Regione per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.
6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.
8. La Giunta regionale disciplina le modalità  tecnico-operative per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità  devono comunque garantire:
a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l'unicità  di responsabilità  per progetti che si caratterizzano per l'approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l'azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all'armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità  di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell'aria.
9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività  mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell'autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità  montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l'attuazione delle attività  e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società  civile e agli organismi senza finalità  di lucro.
11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l'opportunità  in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità , la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l'esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al comma 16, individua:
a) i servizi e le attività  che possono essere oggetto di affidamento a terzi;
b) i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
c) le modalità  di affidamento, salva restando l'osservanza della normativa statale di settore;
d) i termini massimi per l'espletamento di servizi ed attività  affidati;
e) le modalità  di controllo e vigilanza sui servizi ed attività  affidati;
f) le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.
13. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.
14. Un’apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui all’art. 77 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è dedicata al monitoraggio e allo stato di attuazione dei piani e dei programmi delle materie oggetto della presente legge. La redazione della suddetta sezione è effettuata anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui al comma 44.
23 bis. (2)
27 bis. (2)
30. Dalla data di insediamento della conferenza sono abrogate la l.r. 29 aprile 1988, n. 20 (Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali)(3) e la l.r. 21 dicembre 1995, n. 50 (Modificazioni alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20“Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali”)(4). A far tempo dalla medesima data, il comma 2 dell’art. 9-bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(5), come da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali), è così ulteriormente sostituito:
“2. Il documento di cui al comma 1è inviato entro il 15 luglio alla conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, istituita con legge regionale, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.”.
33. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio.(7)
34. E’ affidata all’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell’ambito di quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della pubblica amministrazione - IReF). Tale attività di formazione e di specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche d’intesa con l’ANCI Lombardia, l’UPL e la delegazione lombarda dell’UNCEM.
35. Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l'IReF svolge compiti di:
a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del d.lgs. 112/1998;
b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi successivi all'approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro fabbisogni;
d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità  e ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e delle normative regionali;
e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
f) sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università  e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.
36. Può altresì essere affidato all'IReF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:
a) delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità  Sociale (ONLUS), delle IPAB e delle cooperative sociali;
b) delle comunità  religiose che abbiano stipulato un'intesa con la Repubblica italiana.
37. Le attività  di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai servizi socialmente utili e l'addestramento giuridico-amministrativo per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.
38. L'IReF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento delle attività  e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.
39. In relazione alla necessità  di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, di quelle correnti operative e di quelle di funzionamento, le province, i comuni, le comunità  montane, i loro rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
40. Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione, nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui al comma 39, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità  individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del d.lgs. 112/1998, distinguendo in appositi capitoli le risorse a seconda che si tratti di funzioni trasferite o delegate. Tali risorse sono costituite dai trasferimenti finanziari suddetti, nonché da risorse relative alle funzioni amministrative già  svolte dalla Regione e sono trasferite gradualmente dalla Giunta regionale.
41. Alle spese derivanti da attività  di comitati, conferenze, commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.
42. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. Nelle more dell'adozione dell'atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l'immobile a titolo di comodato.
43. I beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. All'atto della consegna viene redatto apposito verbale anche a fini inventariali.
44. La Giunta regionale istituisce l'osservatorio regionale sulla riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.
45. L'attività  dell'osservatorio è assicurata da una struttura scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento sono definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 14, della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).
46. La Regione riconosce nell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la programmazione regionale e degli enti locali, anche in riferimento alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:
a) per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari, analisi preliminari, costruzione di indicatori;
b) per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
c) per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli effetti delle politiche.
47. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali garantiscono all’IReR l’accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. E’ compito dell’IReR valorizzare e coordinare l’apporto delle università e degli enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.
48. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e favorisce altresì l'interscambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e assicurando la compatibilità  con gli standard definiti dall'Autorità  per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA).
48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l’acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.(8)
49. Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali, in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività  dell'osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività  di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.
51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l'architettura, le applicazioni, le modalità  di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell'ambito dell'area economica e delle attività  produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.
52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendone anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d'intesa con l'AIPA.
52 bis. (9)
52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.(10)
52 quater. (9)
52 quinquies. (9)
NOTE:
1. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. d) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 23 ottobre 2009, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2011, n. 402 (burl 26 gennaio 2011, n. 4). Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 1995, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 9 maggio 2002, n. 8. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 24, comma 6, lett. a) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 20 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 24, comma 6, lett. a) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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