LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 2.
Proprietà  e gestione delle reti ed erogazione dei servizi.
1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.(2)
1 bis. (3)
2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L’assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l’integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.(4)
3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.(5)
4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.
5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività  legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività  di manutenzione di reti ed impianti.
6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività  di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività  di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.(6)
6 bis. Alla scadenza dell’eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell’ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest’ultimo. Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell’affidamento, così da garantirne il trasferimento all’ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.(7)
7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.
8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità  di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità  di servizi tiene una contabilità  separata per ciascuno dei servizi gestiti.
9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità :
a) in maniera diffusa sul territorio;
b) con regolarità  e continuità  della prestazione;
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità  del servizio;
e) in condizioni diversificate di accessibilità  al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità , tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività  prestate in un dato periodo;
g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:
a) sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l’erogazione dei servizi;(8)
b) sono individuati i criteri di ammissibilità  e aggiudicazione delle gare in conformità  con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità  ed economicità  del servizio e di affidabilità  complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità , la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità  di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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