LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 4.
Osservatorio regionale risorse e servizi.
1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità , di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi.
2. La Giunta regionale, con le modalità  di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l'Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:
a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità  dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività  di affidamento dei servizi;
c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
f) redigere capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
g) comparare le carte dei servizi di cui all'articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità  dei servizi prestati, al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'articolo 6;
i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi;
l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
m) monitorare lo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi.
3. L'Osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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