LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 5.
Zone territoriali e soggetti svantaggiati.
1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità  di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.
2. Con regolamento regionale, sentiti l'Unione province lombarde (UPL), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunità  ed enti montani (UNCEM) ed il Garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.
3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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