LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 33.
Formazione di un mercato efficiente di energia.
1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.
2. La Regione favorisce l'organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.
3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità  di aiuto previsti dalla Unione europea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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