LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 36.
Funzioni delle province.
1. Le province provvedono, in particolare:
a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità  interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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