Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7
(Iniziativa legislativa)(4)
1. L’iniziativa legislativa per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto della Regione.
2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.
3. L’iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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