Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 9 quater
(Spese dei referendum consultivi regionali)(4)
1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all’articolo 9 ter sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all’articolo 9 quinquies.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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