Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10

Art. 7
(Raccolta regolamentata)
1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, comma 1, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c).
3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogrammo per giornata di raccolta. È consentita la raccolta con le sole mani nude e, ove sia operata da più raccoglitori congiuntamente, il quantitativo massimo giornaliero complessivamente consentito è pari a quattro chilogrammi di mirtilli.
4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla raccolta nei loro fondi da parte di terzi.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4è concessa:
a) dagli enti gestori di cui all'articolo 5, comma 9;
b) dalla provincia competente per il restante territorio.
6. Il divieto alla raccolta nei fondi di cui al comma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nel provvedimento autorizzativo.
7. Le limitazioni di cui al comma 3 non si applicano ai prodotti delle colture.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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