Legge Regionale 29 giugno 2009 , n. 10

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale

(BURL n. 26, 2° suppl. ord. del 30 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-06-29;10

Art. 5
(Disposizioni in materia di demanio idrico)
1. Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture della Giunta regionale alle quali sono attribuite, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), le funzioni di autorità idraulica previste in base alla vigente normativa e, per quanto di competenza, dalle strutture delle autorità idrauliche diverse dalla Regione individuate in base alla rispettiva disciplina organizzativa.(2)
2. L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 700,00 a € 7.000,00 qualora venga ostacolato ovvero possa essere ostacolato il regolare deflusso idrico, e da € 200,00 a € 2.000,00 negli altri casi.(3)
3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a € 20.000,00; la Regione e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, inoltre, possono disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la Regione e i comuni provvedono d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.(4)
4. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).(5)
4 bis. La Giunta regionale con successivo provvedimento definisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 in tema di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.(6)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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