Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 36
(Autorizzazione)
1. Sono sottoposti ad autorizzazione:
a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;
b) l'ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.
2. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all'articolo 35, sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.
3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere autorizzati anche prima dell'approvazione del piano.
4. Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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