Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 43
(Commissione di mercato)
1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta:
a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;
b) da un rappresentante della quota minoritaria degli enti istitutori del mercato stesso;
c) da un rappresentante della CCIAA designato dalla competente camera di commercio provinciale;
d) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dall' articolo 37, comma 4;
e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;
f) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
h) da due rappresentanti delle categorie dei facchini liberi esercenti associati;
i) da un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria;
j) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.
2. Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.
3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
4. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere riconfermati.
5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore.
6. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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