Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 52
(Venditori e compratori)
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) per le vendite:
1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
3) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;
4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
5) gli enti di sviluppo;
6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni e loro consorzi;
7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti all'ingrosso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5;
2) i commercianti al minuto singoli o associati;
3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi;
5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi.
2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purché iscritti negli appositi albi.
3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici devono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
4. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore di mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo.
5. Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno due ore giornaliere per gli acquisti al dettaglio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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