Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 90
(Impianti autostradali)
1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti.
2. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.
3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, alla quale partecipano:
a) la Regione , per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
c) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.
5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal comma 8 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 93, all'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.
6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda al comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 e sottoscritta per assenso dalla società titolare della concessione.
7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in relazione ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, emette il provvedimento d'autorizzazione.
8. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio della concessione devono dotarsi del prodotto metano. La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto metano.(182)
NOTE:
182. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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