Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 128
(Elenco degli enti fieristici)(217)
1. La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.(218)
2. L’elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.(219)
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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