Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 52 quater
(Ecosistemi digitali della Lombardia)(50)
1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.
1 bis. La Giunta regionale promuove l’Ecosistema Digitale E015 come strumento per lo scambio di dati e l’integrazione fra sistemi informativi di soggetti pubblici e privati anche attraverso l’introduzione di oneri e premialità per gli operatori economici che partecipano a bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti, qualora ricorrano le condizioni, anche in via alternativa, della condivisione di informazioni con la pubblica amministrazione e dell’accessibilità al pubblico di informazioni di interesse generale. (56)
1 ter. Con delibera di Giunta regionale, previo passaggio nella commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di dettaglio per l’individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis.(56)
NOTE:
56. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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