Legge Regionale 16 luglio 2012 , n. 12

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-16;12

Art. 13
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua pubblica sotterranea di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47582/1999 scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012)
1. Le utenze di acqua pubblica sotterranea regolarizzate mediante le procedure disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1999 n. 47582 (Direttive per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate dalle province con procedure semplificate previa presentazione di istanza di rinnovo entro il termine del 31 dicembre 2012; sono in ogni caso ritenute valide le domande di rinnovo già presentate.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative semplificate per il procedimento di rinnovo delle concessioni di derivazione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 30 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).
3. La deliberazione di cui al comma 2 definisce gli elementi e i contenuti minimi delle domande di rinnovo, i tempi e le fasi di pubblicità delle domande, presentabili anche in via telematica, nonché la possibilità per le province di procedere ad istruttorie cumulative sulla base dell'uso dell'acqua effettuato o dei territori comunali interessati.
4. Per le utenze di cui al comma 1, in pendenza del procedimento di rinnovo della concessione, l'utilizzazione può proseguire oltre i termini della scadenza indicata nell'atto di concessione, entro i limiti di uso e portata stabiliti nella concessione scaduta e fermo restando l'obbligo del pagamento del relativo canone demaniale, purché risulti presentata la domanda entro il termine di cui al comma 1.
5. Le concessioni rinnovate in applicazione delle procedure semplificate di cui al presente articolo sono assentite nel limite di durata massima di dieci anni per le utenze a uso industriale, di trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e di venti anni per i restanti usi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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