Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 10
(Sanzioni)
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 2, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 2, comma 1;
d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.
2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. In caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi