Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 36

Legge di stabilità 2015

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;36

Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(6), sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi alle Camere di Commercio di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le province continuano a provvedere alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale che abroga il precedente regolamento 6 ottobre 2009, n. 3 (Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 'Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso') e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015.
1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis non si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1 quater. Alle spese derivanti dal presente articolo, quantificabili in 20.000,00 euro, si provvede con l'incremento delle risorse di cui alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria PMI e artigianato' tramite prelievo di pari importo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 1 'Fondo di riserva'.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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