Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti:
a) all'adozione di procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica;
b) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;
c) al supporto, alla progettazione e al finanziamento delle attività per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Regione e agli enti locali;(5)
d) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
e) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.
NOTE:
5. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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