Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 4
(Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano)
1. Le zone omogenee, di cui all'articolo 1, comma 11, lettera c), della legge 56/2014, sono individuate per assicurare l'omogeneità, l'integrazione, l'adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell'esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che le compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali.
2. Le zone omogenee sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione.
3. Nelle zone omogenee i comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le forme associative di cui alla parte I, titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia il confronto con la Città metropolitana, nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, per l'individuazione condivisa delle zone omogenee.
5. La proposta di composizione delle zone omogenee è definita con intesa concertata in sede di Conferenza di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'intesa di cui al comma 5, dando mandato per la successiva sottoscrizione.
7. La variazioni della composizione delle zone omogenee seguono le procedure previste dai commi 5 e 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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