Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015

(BURL n. 13, suppl. del 29 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-25;7

Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Vedi avviso di rettifica BURL n. 18, supplemento del 3 maggio 2016 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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