Legge Regionale 30 marzo 2016 , n. 8

Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

(BURL n. 13, suppl. del 01 Aprile 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-30;8

Art. 5
(Servizio di interesse economico generale)
1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, quanto previsto nel Protocollo (n. 26) del TFUE, nel Regolamento (UE) 360/2012 e secondo le disposizioni di cui alla “Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”– notificata con il numero C(2011) 9380 – (2012/21/UE), alla “Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale”– (2012/C 8/02) e alla comunicazione della Commissione “Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)”– (2012/C 8/03).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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