Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 13
(Modifiche alla l.r. 5/2017 e al r.r. 3/2017)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole 'in sede di prima applicazione' sono inserite le seguenti: 'e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 ' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia')';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 4è inserito il seguente:
'1 bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.';
d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole 'dei percorsi' sono inserite le seguenti: 'dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali,';
e) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, le parole ', di soggetti,' sono sostituite dalle seguenti: ', di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti,';
f) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
'b bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;';
g) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
'3 bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5 bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.';
h) al comma 8 dell'articolo 4, le parole 'nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione' sono sostituite dalle seguenti: ', per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi';
i) al comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola 'programma' è inserita la seguente: 'finanziario';
j) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole 'Collegio nazionale delle guide alpine e' sono inserite le seguenti: ', ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza,' e le parole 'in base alla normativa vigente in materia di sicurezza' sono soppresse;
k) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis
(Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano:
a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.';
l) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, le parole 'di sport' sono soppresse;
m) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
'c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;';
n) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
'd) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.'.
2. Al comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia')(18), prima delle parole 'Nel caso in cui gli enti competenti' sono inserite le seguenti: 'In sede di prima applicazione della l.r. 5/2017,'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia al r.r. 28 luglio 2017, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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