Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 17
(Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis dell'articolo 7 bis le parole 'presso Finlombarda s.p.a.' sono soppresse;
b) il comma 3 ter dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
'3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.'.
2. Resta in capo a Finlombarda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile e operativa del fondo per l'edilizia scolastica relativamente agli incarichi affidati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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