Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 18
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
3. Qualora non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2020. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2020.
5. I soggetti cui siano notificati entro il 31 dicembre 2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.
6. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri finalizzati all'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e ne assicura un'adeguata informazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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