Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 2
(Incrementi tariffari)
1. Agli erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto, in funzione del mantenimento di tutti gli standards strutturali previsti e del contestuale innalzamento del livello assistenziale riservato agli ospiti e assistiti, un incremento tariffario per singole giornate di cura o per singole prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali, in considerazione della riduzione delle attività rese, anche a favore di utenza non tipica, dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia.
2. Ferma restando la compartecipazione, ove prevista, da parte degli ospiti e delle loro famiglie e fatto salvo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, l'incremento tariffario di cui al comma 1 a carico del sistema sociosanitario è calcolato come differenza tra il costo sanitario medio a giornata per le classi sosia 1 e 2, in applicazione delle determinazioni della Giunta regionale in materia di incidenza dei costi sanitari, e la tariffa erogata per il singolo posto letto occupato per le stesse classi sosia 1 e 2, incrementato del 50 per cento.
3. Nell'ambito dell'incremento tariffario a ciascun gestore non possono essere riconosciute risorse ulteriori rispetto a quanto negoziato per gli esercizi 2020 e 2021 nel contratto con l'ATS di riferimento, tenuto conto di quanto stabilito dalle regole di gestione annuali del sistema sociosanitario lombardo e delle previsioni del bilancio regionale annuale.
4. L'incremento tariffario ha durata limitata al periodo emergenziale e non può essere utilizzato quale base di calcolo per la negoziazione tra erogatori e ATS una volta concluso lo stesso periodo emergenziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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