Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 21
1. All'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: 'I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che si avvalgono degli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Le guardie venatorie dipendenti dalle province possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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