Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 4
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 11 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
'11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta, i soggetti interessati presentano, con cadenza annuale, apposita autocertificazione entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003 n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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