Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 13
(Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo 56 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica';
b) dopo il comma 4 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La struttura regionale competente in materia di prevenzione è individuata quale autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica, con funzioni di raccordo con l'autorità competente nazionale per l'attuazione dei controlli ufficiali in tale ambito.';
c) dopo il punto 4) della lettera n) del comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:
'4 bis) sui cosmetici, ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;';
d) la lettera o) del comma 2 dell'articolo 57 è soppressa;
e) dopo il comma 2 dell'articolo 57 è inserito il seguente:
'2 bis. Il controllo ufficiale di cui al comma 2, lettera n), è svolto dalle ATS quali autorità uniche territoriali di controllo per la sicurezza chimica.';
f) il comma 5 dell'articolo 57 è sostituito dai seguenti:
'5. L'autorizzazione all'esercizio delle apparecchiature di cui al comma 4, lettera a), è da rinnovare qualora si rendano necessarie modifiche strutturali o impiantistiche che comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza. Qualora s'intenda apportare modifiche che non comportino una rivalutazione dei rischi o l'adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza il direttore generale dell'azienda sanitaria ne dà comunicazione all'ATS competente per territorio per l'aggiornamento dell'autorizzazione preesistente e per la programmazione di eventuali attività di controllo. Nel caso di impiego di apparecchiature mobili temporaneamente in sostituzione di apparecchiature fisse già autorizzate, il direttore generale dell'azienda sanitaria comunica preventivamente all'ATS competente per territorio il relativo periodo di utilizzo per la programmazione di eventuali attività di controllo.
5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere revocata, previa diffida a ottemperare entro un congruo termine e contestuale sospensione dell'autorizzazione stessa, al venir meno, anche parziale, della conformità agli standard di sicurezza.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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