REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 4.
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo.
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’art. 3, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.
2. Il decreto del Presidente che approva le modifiche è adottato in seguito ad istruttoria della Direzione Generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica.
3. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti relativi alle deliberazioni dell’assemblea previsti dall’articolo 21, secondo comma, del codice civile.
4. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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