Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 9
(Domanda di autorizzazione)
1. Per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata domanda di autorizzazione all’Autorità competente di cui all’articolo 4. Qualora contestualmente agli scari-chi delle acque di prima pioggia e di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.
2. La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuo-lo ai sensi della previgente disciplina, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizio-ni del presente regolamento.
3. La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue eventualmente posseduta e sui provvedimenti amministrativi con cui sia stata even-tualmente rilasciata l’autorizzazione a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e precisare il recapito in cui si intendono scaricare, o con-tinuare a scaricare, le acque di prima pioggia e di lavaggio, giustificando l’eventuale richiesta di derogare all’ordine preferenziale di cui all’articolo 7.
4. Nella domanda può essere richiesto:
a) che per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) l’autorizzazione sia rilasciata in base alla valuta-zione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione;
b) che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte della su-perfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
c) che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocar-buri di origine minerale l’autorizzazione sia rilasciata in base al trattamento di cui all’articolo 5, comma 4.
5. Alla domanda deve essere allegata una relazione, corredata da planimetrie, grafici, relazioni di calcolo e da quanto necessario ad illustrare dettagliatamente:
a) le superfici scolanti di cui all’articolo 3, gli edifici ed installazioni di cui esse costituiscono pertinenze e la specifica natura delle attività che si intendono svolgere o continuare a svol-gere su tali superfici e negli inerenti edifici o installazioni e le relative modalità di svolgi-mento, precisando le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finiti e i sistemi di mo-vimentazione sulle superfici stesse;
b) la situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque me-teoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i rapporti tra le reti di raccolta, convo-gliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue e ogni elemento sugli interven-ti definiti per realizzare o regolarizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche ed i relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, le vasche di prima pioggia, gli impianti di trattamento e lo scarico di tali acque, di quelle di seconda pioggia e di quelle pluviali, motivando le scelte compiute;
c) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera a), il grado di abbattimento garantito dai sistemi di trattamento installati o che si intendono installare, supportato da e-sauriente documentazione di letteratura e tecnico - commerciale;
d) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera b), i motivi per i quali si ri-tenga che solo da una parte della superficie scolante possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;
e) le eventuali modifiche, rispetto alla situazione in base alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue posseduta, intervenute in merito agli elemen-ti di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 152/1999.
6. Ai fini di cui all’articolo 3, comma 4, la domanda di cui al comma 1 contiene dettagliate in-formazioni in ordine alle materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quanto altro accatastato o depositato sulle superfici di cui all’articolo 3, comma 3 e gli eventuali appre-stamenti o accorgimenti gestionali adottati per limitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.
7. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi neces-sari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti e sono deter-minate e liquidate secondo le modalità di cui all’articolo 45, comma 10, del d.lgs. 152/1999.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi