Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 5
(Ambito d'applicazione degli STIBM)
(Art. 44, comma 1, lettera a), della Legge)
1. All'interno dei Bacini pluri-provinciali le Agenzie possono individuare Bacini di Mobilità nell'ambito dei quali si svolgono la gran parte degli spostamenti effettuati utilizzando i servizi di trasporto pubblico di competenza dell'Agenzia e nei quali si applica un sistema tariffario integrato unico, detto STIBM.
2. Il Bacino di Mobilità:
a) a cui appartengono i servizi urbani di Milano deve corrispondere almeno al territorio delle province di Milano e di Monza e Brianza;
b) deve corrispondere almeno al territorio di una singola Provincia o, in alternativa, al territorio servito dai lotti di cui all'art. 22, comma 4 della Legge.
3. Per i Bacini mono-provinciali o nel caso l'Agenzia competente non provveda all'individuazione dei Bacini di Mobilità ai sensi del comma 1, il Bacino di Mobilità coincide con il territorio dell'intero Bacino.
4. I sistemi tariffari del Bacino di Mobilità prevedono esclusivamente la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza amministrativa sui servizi.
5. Ogni STIBM si applica obbligatoriamente agli spostamenti interni ai Bacini di Mobilità, svolti tramite servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici, ivi compresi i servizi a chiamata, su impianti fissi e a guida vincolata, ferroviari, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 7.
6. Lo STIBM può essere applicato anche a:
a) spostamenti fra più Bacini di Mobilità, anche di competenza di diverse Agenzie, limitatamente alle relazioni e ai servizi oggetto degli accordi di cui all'art. 8;
b) servizi di navigazione oggetto degli accordi di cui all'art. 11, comma 1;
c) servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, per effetto degli accordi di cui all'art. 21, comma 3, all'art. 22, comma 2 e all'art. 23 comma 2;
d) servizi complementari e non di linea per effetto degli accordi di cui all'art. 24.
7. Per effetto di quanto previsto ai commi 5 e 6, l'Agenzia competente, d'intesa con la Regione per quanto riguarda i servizi ferroviari, definisce le modalità di integrazione tariffaria nello STIBM, assoggettando alla zonizzazione del Bacino di Mobilità di cui all'art. 10 i servizi eserciti dai seguenti soggetti:
a) Affidatari di servizi di competenza dell'Agenzia, in virtù di quanto previsto dal comma 5;
b) Affidatari di servizi di competenza di altre Agenzie, in virtù di quanto previsto al comma 5, per gli spostamenti interni al Bacino di Mobilità, e nei casi previsti al comma 6, lettera a);
c) Affidatari di servizi ferroviari, in virtù di quanto previsto dal comma 5, e nei casi previsti dal comma 6, lettera a);
d) Affidatari di servizi di competenza dei Comuni Regolatori inclusi nel territorio dell'Agenzia, sentiti i Comuni interessati, in virtù di quanto previsto dal comma 5;
e) Affidatari dei servizi di navigazione, nei casi previsti dal comma 6, lettera b);
f) Affidatari di servizi di competenza di enti non lombardi, nei casi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6;
g) gestori di servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, nei casi previsti dal comma 6, lettera c);
h) gestori dei servizi complementari e non di linea, nei casi previsti dal comma 6, lettera d).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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