Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 9
(Pesca a mosca nelle zone 'prendi e rilascia')
1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 11 e comma 6, lettera l), della l.r. 31/2008 viene esercitata con i seguenti attrezzi:
a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo, con tecnica valsesiana o altre assimilabili;
b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
c) mosche artificiali nel numero massimo di tre.
2. Nei tratti di cui al comma 1è obbligatorio il rilascio immediato del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile.
3. Prima di esercitare la pesca nei tratti di cui al comma 1è fatto obbligo di depositare il pesce pescato in altri luoghi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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