Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 13
(Modalità di esercizio della pesca professionale)
1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di tipo A di cui all'articolo 144 comma 3, della l.r. 31/2008.
2. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente in materia di pesca per ciascuno dei bacini elencati dall'articolo 1, comma 2, individuano i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definiscono gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabiliscono le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:
a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
3. Gli UTR e la Provincia di Sondrio autorizzano l'attività di pesca professionale supportandola con una gestione che assicuri sia l'equilibrio del popolamento ittico sia la valorizzazione e l'incremento della risorsa ittica d'interesse alieutico ed economico. Il numero massimo di pescatori professionisti che possono operare in ciascun corpo idrico è di un pescatore ogni due chilometri quadrati.
4. Presso gli UTR e la Provincia di Sondrio, ove sia consentita la pesca professionale, è istituito un registro dei pescatori professionisti aventi diritto a operare in ciascun corpo idrico. In tale registro sono iscritti d'ufficio i pescatori di professione attivi in ciascun corpo idrico al momento della pubblicazione del presente regolamento e coloro che, in possesso dei necessari requisiti, ne facciano richiesta fino al raggiungimento del limite di cui al comma 3. Raggiunto il limite di pescatori per ciascun corpo idrico, le nuove iscrizioni sono possibili soltanto in caso di cessata attività o di perdita dei requisiti per l'esercizio della pesca professionale di uno dei pescatori già operanti. Nei corpi idrici in cui al momento della pubblicazione del presente regolamento siano attivi più di due pescatori per chilometro quadrato non possono essere accettate nuove iscrizioni fino a quando il numero dei pescatori non scende al di sotto del limite stabilito. Le candidature di nuovi pescatori interessati a operare nel corpo idrico formano una lista d'attesa, la cui graduatoria è stilata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Il pescatore deve registrare giornalmente il proprio pescato, suddiviso per specie, su un apposito libretto fornito dall'UTR di competenza o dalla Provincia di Sondrio. Il libretto deve essere restituito all'UTR territorialmente competente o alla Provincia di Sondrio entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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